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TFR in busta paga ogni mese? È illegittimo: i chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro e le sanzioni previste

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente pubblicato la nota n. 616/2025, chiarendo un tema che riguarda da vicino milioni di lavoratori: è illegittimo inserire il TFR in busta paga su base mensile. Ecco cosa prevede la legge, quali sono le conseguenze per i datori di lavoro e cosa rischia chi non rispetta le regole.


Cos’è il TFR e come dovrebbe funzionare

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è regolato dall’art. 2120 del Codice Civile ed è una somma che il datore di lavoro accantona ogni mese per il lavoratore subordinato, ma che viene liquidata solo al termine del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, pensionamento).

Il rateo mensile del TFR rappresenta quindi un accantonamento virtuale, e non deve essere versato in busta paga mensilmente, salvo casi specifici previsti dalla legge.


Il chiarimento dell’Ispettorato del Lavoro: niente accordi per l’anticipo mensile

La nota dell’INL risponde a quesiti emersi in ambito ispettivo, soprattutto nei contratti a tempo determinato e stagionali, dove era stata riscontrata la prassi di pagare il TFR mensilmente insieme allo stipendio.

➡️ Chiarimento chiave:
È illegittimo l’accordo tra datore e lavoratore che prevede l’erogazione mensile del TFR in busta paga, poiché tale prassi trasforma il TFR in retribuzione corrente, alterandone la funzione originaria di sostegno economico post-contratto.


Quando è ammesso l’anticipo del TFR

L’unico caso in cui il TFR può essere anticipato è quello previsto dallo stesso art. 2120 c.c., ovvero:

  • su richiesta del lavoratore,
  • per esigenze specifiche (spese sanitarie, acquisto prima casa, con almeno 8 anni di servizio),
  • sull’accantonamento già maturato.

Un accordo individuale o collettivo può dunque regolare l’anticipazione parziale, ma non la corresponsione continuativa mensile.


Cosa succede in caso di violazione: sanzioni e obblighi

Gli ispettori del lavoro, in caso di violazioni accertate, adotteranno un provvedimento di disposizione immediata ex art. 14 del D. Lgs. 124/2004, intimando all’azienda:

  • di interrompere l’erogazione irregolare del TFR;
  • di ripristinare l’accantonamento corretto delle quote mensili.

💰 Sanzione prevista:
In caso di mancata ottemperanza, è applicabile una sanzione amministrativa fino a 3.000 euro, a carico del datore di lavoro.


Conclusione

Il TFR in busta paga mensile non è solo un errore contabile, ma una violazione giuslavoristica. Le nuove indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro chiariscono definitivamente che non è possibile eludere la natura posticipata del trattamento di fine rapporto, nemmeno con il consenso del lavoratore. Datori di lavoro e consulenti sono quindi chiamati a correggere eventuali prassi scorrette per evitare sanzioni.

Giacomo Cascio
Giacomo Cascio
CEO Blue Owl s.r.l. agency - Editore Risoluto.it

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