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Concorsi pubblici, vincere non basta: la mobilità ha la precedenza. Lo dice il Consiglio di Stato

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Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che vincere un concorso pubblico non garantisce in automatico l’assunzione. In determinati casi, le amministrazioni pubbliche possono dare priorità alla mobilità volontaria o ad altre forme di reclutamento, purché vi sia adeguata motivazione. La decisione si basa su una lettura rigorosa della normativa in materia di accesso al pubblico impiego, con particolare riferimento all’articolo 91 del Testo Unico degli Enti Locali.

Due fasi nel reclutamento pubblico

Il reclutamento nelle amministrazioni pubbliche si articola in due momenti distinti:

  1. La decisione se coprire o meno un posto vacante, che rientra nella discrezionalità organizzativa dell’ente. Tale decisione è condizionata anche da vincoli di spesa e bilancio.
  2. La scelta del metodo di reclutamento, che può avvenire tramite:
    • Mobilità volontaria (interna o esterna)
    • Scorrimento di graduatorie vigenti
    • Nuovo concorso pubblico

In tutti i casi, l’ente deve motivare la scelta effettuata, specialmente quando opta per non utilizzare una graduatoria esistente.

Il caso esaminato dal Consiglio di Stato

La vicenda riguarda una dipendente di categoria B3 di un Comune in Sardegna che, nel 2022, aveva vinto un concorso per passare alla categoria C1. Il posto B3 da lei lasciato era stato trasformato in un nuovo posto C1. Il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 prevedeva inizialmente di coprire quel posto tramite scorrimento di graduatoria, ma il piano successivo 2023-2025 stabiliva come prioritaria la mobilità volontaria.

La candidata, inserita in una graduatoria valida, ha fatto ricorso sostenendo che la decisione del Comune fosse illegittima.

La sentenza del Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 3140 dell’11 aprile 2025, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del TAR Sardegna, affermando che:

“Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali non è ammesso per posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso.”

Il Collegio ha richiamato il principio espresso all’art. 91, comma 4, del TUEL, che stabilisce la validità delle graduatorie per la copertura solo di posti vacanti già previsti al momento dell’indizione del concorso. Sono esclusi i posti di nuova istituzione o trasformati successivamente.

Tutela dell’imparzialità e trasparenza

Secondo la giurisprudenza, tale limite serve a tutelare i principi costituzionali di imparzialità e trasparenza, evitando che le amministrazioni possano manipolare la pianta organica per favorire soggetti già conosciuti, eventualmente inseriti in graduatorie anche di altri enti.

Il Consiglio di Stato ha dunque confermato che la mobilità volontaria può legittimamente avere priorità rispetto allo scorrimento di graduatorie, purché vi sia una scelta motivata e coerente con il piano del personale e i vincoli normativi.


📌 In sintesi

  • L’assunzione del vincitore di un concorso non è automatica
  • Le amministrazioni devono motivare la scelta del metodo di reclutamento
  • La mobilità volontaria può avere priorità rispetto allo scorrimento delle graduatorie
  • La sentenza n. 3140/2025 del Consiglio di Stato conferma i limiti all’utilizzo delle graduatorie per posti istituiti successivamente
  • Obiettivo: tutela dei principi di imparzialità e trasparenza nel pubblico impiego

Giacomo Cascio
Giacomo Cascio
CEO Blue Owl s.r.l. agency - Editore Risoluto.it

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