Chi paga il mutuo della casa dell’ex durante la convivenza non ha diritto al rimborso in caso di separazione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11337/2025, che riafferma un principio già consolidato in giurisprudenza: le somme versate a favore del partner nel corso di una relazione more uxorio rappresentano un adempimento di obbligazione naturale, e non sono quindi ripetibili.
Il caso al centro dell’ordinanza
Un uomo aveva chiesto la restituzione di circa 20.000 euro versati durante tre anni di convivenza, sostenendo di essere stato l’unico a lavorare e a pagare le rate del mutuo per l’immobile intestato all’ex compagna. Dopo la fine della relazione, aveva promosso un’azione legale basata sugli articoli 2033 e 2041 del codice civile, lamentando l’ingiustizia dell’arricchimento dell’ex convivente e la sproporzione degli esborsi rispetto alle sue possibilità economiche.
La decisione dei giudici
La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che i pagamenti effettuati nel corso della convivenza rientrano tra gli obblighi di assistenza morale e materiale, che derivano dalla natura del legame affettivo e dalla vita sotto lo stesso tetto, anche se non formalizzati da matrimonio. In questi casi si parla di obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.), ossia doveri sociali e morali non giuridicamente coercibili, ma validi se spontaneamente adempiuti.
Nessun diritto alla restituzione
Secondo i giudici di legittimità, i versamenti dell’uomo non sono qualificabili come indebito arricchimento, poiché riconducibili a una collaborazione domestica spontanea nell’ambito della convivenza. Inoltre, l’importo mensile versato risultava in linea con quanto normalmente speso per un canone di locazione, dunque proporzionato e adeguato.
Quando il rimborso può essere riconosciuto
La Cassazione ha tuttavia precisato che un’azione di ripetizione può essere accolta solo se le prestazioni esulano dai doveri derivanti dalla convivenza e superano i limiti di proporzionalità e adeguatezza. In altre parole, se un convivente effettua versamenti anomali o sproporzionati, che vadano oltre il contributo solidale previsto dalla relazione, è possibile configurare un indebito arricchimento e chiedere la restituzione.
Riferimenti giurisprudenziali
La pronuncia si inserisce nel solco di una linea giurisprudenziale già consolidata, che include precedenti come:
- Cass. n. 14732/2018
- Cass. n. 11303/2020
Entrambe le decisioni confermano che la convivenza stabile comporta obblighi non formalizzati, ma comunque validi, e che solo in casi eccezionali è possibile chiedere la restituzione di somme versate all’ex partner.
📌 In sintesi
- In caso di separazione tra conviventi, chi ha pagato le rate del mutuo non ha diritto al rimborso
- I versamenti volontari rientrano nell’ambito delle obbligazioni naturali
- È possibile chiedere il rimborso solo se i pagamenti superano i limiti di proporzionalità
- La Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta con l’ordinanza n. 11337/2025