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Classi scolastiche sovraffollate: il TAR respinge il ricorso dei genitori, nessun danno accertato per gli studenti

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Una recente sentenza del TAR del Lazio chiarisce i limiti della responsabilità amministrativa in ambito scolastico. Il Tribunale ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di genitori contro l’accorpamento di due classi con studenti disabili, stabilendo che non è sufficiente l’illegittimità dell’atto per ottenere un risarcimento: è necessario dimostrare un danno effettivo e un nesso causale diretto con la condotta della scuola.

Il caso: accorpamento di due classi con studenti fragili

La vicenda riguarda un istituto scolastico di Roma e risale all’anno scolastico 2019/2020, quando due classi prime dell’indirizzo agrario furono unite in una sola seconda composta da 28 studenti. Tra questi vi erano quattro alunni con disabilità grave, uno con disabilità lieve e dodici con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). I genitori, ritenendo violati i criteri numerici previsti dal D.P.R. n. 81/2009 e i principi di inclusione scolastica, hanno fatto ricorso, chiedendo anche un risarcimento economico per i presunti danni subiti dai figli.

Il principio del danno concreto e dimostrabile

Con la sentenza n. 7658 del 2025, il TAR ha ricordato che la responsabilità della pubblica amministrazione è di tipo extracontrattuale: per ottenere un risarcimento non basta l’annullamento dell’atto, ma è fondamentale dimostrare la colpa dell’amministrazione e l’esistenza di un danno reale e misurabile. Nel caso in esame, sebbene il provvedimento di accorpamento sia stato annullato e le due classi siano state ripristinate nell’anno scolastico successivo (2020/2021), i giudici hanno rilevato l’assenza di prove concrete che attestino un effettivo pregiudizio per gli studenti.

Deroghe consentite e assenza di impatto documentato

Il TAR ha inoltre sottolineato che la normativa prevede la possibilità di derogare al limite numerico degli alunni per situazioni particolari, come può essere l’emergenza sanitaria. I ricorrenti, secondo il Tribunale, non hanno fornito elementi oggettivi in grado di dimostrare danni specifici, come un calo nel rendimento scolastico o l’esclusione da attività educative. In mancanza di tali evidenze, la domanda di risarcimento è stata giudicata infondata.

Le implicazioni della sentenza

Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, tenendo conto della complessità della controversia e della corretta condotta procedurale delle amministrazioni coinvolte. La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata che, in ambito scolastico, richiede un elevato standard probatorio per riconoscere la responsabilità della scuola e accordare eventuali indennizzi.

Giacomo Cascio
Giacomo Cascio
CEO Blue Owl s.r.l. agency - Editore Risoluto.it

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