Una recente sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che, in caso di mancata risposta del Comune entro 24 mesi dalla presentazione della domanda, il condono edilizio si considera approvato per silenzio-assenso. Anche se l’opera non risulterebbe teoricamente sanabile, la prolungata inattività dell’amministrazione ha effetti giuridici vincolanti.
Silenzio-assenso dopo 24 mesi: cosa stabilisce la legge
Il riferimento normativo è l’articolo 35 della Legge 47/1985, che fissa in 24 mesi il termine entro cui l’amministrazione deve rispondere a una richiesta di condono edilizio. Se questo tempo trascorre senza alcun pronunciamento, il silenzio si trasforma in assenso tacito, con effetto giuridico vincolante. La nuova pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 3051 del 9 aprile 2025) conferma l’automatico consolidamento del titolo abilitativo edilizio anche in presenza di presunte non sanabilità.
Il caso dei 32 box auto rimasti senza risposta per 13 anni
Nel caso esaminato, un cittadino aveva presentato nel 2004 ben 32 istanze di condono per altrettanti box auto. Dopo un iniziale scambio di documenti, l’amministrazione comunale ha interrotto le comunicazioni per oltre un decennio. Soltanto nel 2017 ha rigettato le domande, motivando il diniego con la presunta mancanza di requisiti di sanabilità.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato questa decisione, sottolineando che l’Amministrazione ha perso il potere di rigettare l’istanza a causa dell’eccessivo ritardo, consolidando così il titolo edilizio.
Il silenzio produce effetti anche in caso di opere non regolarizzabili
Il valore giuridico del silenzio-assenso, secondo i giudici, si applica anche quando l’opera oggetto della domanda – in questo caso box auto non residenziali – non rientrerebbe tra quelle condonabili. La mancata risposta del Comune entro il termine previsto dalla legge ha generato un’automatica formazione del titolo abilitativo, non più revocabile arbitrariamente.
Limiti all’annullamento in autotutela
Un eventuale annullamento in autotutela è comunque sottoposto a limiti stringenti: l’articolo 21-nonies della legge sul procedimento amministrativo impone un termine massimo di 18 mesi per revocare atti amministrativi viziati, salvo la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale.
Nel caso analizzato, il Comune ha provato ad annullare il titolo a distanza di oltre sei anni dalla sua formazione, senza evidenze di gravi irregolarità né motivazioni d’urgenza. La giustizia amministrativa ha pertanto riconosciuto la piena legittimità del titolo edilizio tacitamente formato.
Conclusioni
La sentenza rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza in materia di condono edilizio: il rispetto dei termini da parte delle amministrazioni è un principio cardine per garantire certezza del diritto e tutela dell’affidamento dei cittadini.