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Congedo parentale: le nuove regole INPS per il 2025, chiarimenti su limiti e indennità

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Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, l’INPS ha aggiornato le istruzioni operative per la fruizione del congedo parentale, con la circolare n. 95 del 2025. Le novità riguardano soprattutto l’aumento dell’indennità spettante ai lavoratori dipendenti, la durata dei periodi coperti e le modalità di accesso al beneficio.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

La normativa prevede che l’indennità per i congedi parentali salga all’80% della retribuzione per un massimo di tre mesi, purché i periodi siano fruiti entro il sesto anno di vita del figlio o dall’ingresso del minore nel nucleo familiare in caso di adozione o affidamento. L’aumento riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti e si applica sia in modalità intera, frazionata o oraria.

A chi spettano le nuove indennità

L’elevazione all’80% è riconosciuta per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale. Può essere fruita da entrambi i genitori, anche in contemporanea, e interessa anche le famiglie adottive o affidatarie. Restano escluse le altre categorie di lavoratori, come autonomi o iscritti alla Gestione Separata.

Ripartizione e limiti del congedo parentale

Ogni coppia genitoriale ha diritto a:

  • tre mesi indennizzabili all’80% non trasferibili, di cui uno spettante alla madre, uno al padre e uno condivisibile;
  • sei mesi indennizzabili al 30%, senza vincoli reddituali;
  • due mesi non indennizzati, salvo condizioni economiche specifiche.

Il limite massimo complessivo resta di dieci mesi, elevabile a undici nel caso in cui il padre fruisca di almeno tre mesi.

Decorrenze e condizioni di accesso

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2025 e interessano i lavoratori che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024. Sono valide anche per chi ha già fruito di periodi precedenti, purché rientri nelle nuove tempistiche stabilite.

Casi specifici secondo la data di nascita o ingresso del minore

  • Nascita/adozione prima del 1° gennaio 2023: diritto a un solo mese all’80%, se almeno un genitore ha concluso il congedo dopo il 31 dicembre 2022.
  • Dal 1° gennaio 2023: diritto a un mese all’80% a prescindere dalla fruizione del congedo obbligatorio, con rapporto di lavoro dipendente in corso.
  • Dal 1° gennaio 2024: diritto a due mesi all’80%, con requisiti analoghi.
  • Dal 1° gennaio 2025: pieno diritto a tre mesi di indennizzo all’80%, senza necessità di aver terminato il congedo di maternità o paternità.

Considerazioni operative

L’INPS specifica che il termine del congedo di maternità include eventuali proroghe disposte dagli organi competenti. Il diritto all’indennità maggiorata è vincolato al mantenimento del rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.


Giacomo Cascio
Giacomo Cascio
CEO Blue Owl s.r.l. agency - Editore Risoluto.it

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