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Assegno di mantenimento: nuove regole sulle spese extra, anche senza accordo tra i genitori

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Il Tribunale di Milano, in collaborazione con la Corte d’Appello e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, ha approvato il 10 giugno 2025 un nuovo documento di linee guida operative (prot. 8334/25) che introduce importanti novità in materia di assegno di mantenimento e spese straordinarie per i figli. L’obiettivo è uniformare le prassi e ridurre i conflitti tra genitori in caso di separazione o divorzio, garantendo al contempo una tutela efficace del benessere dei figli.

Cosa copre l’assegno di mantenimento ordinario

L’assegno periodico è destinato a soddisfare le esigenze ordinarie del minore, comprese:

  • vitto e mensa scolastica
  • abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione)
  • spese abitative (affitto, utenze, consumi)
  • cancelleria scolastica ricorrente
  • farmaci da banco

Quando le spese extra sono comprese nell’assegno

Nel caso in cui risulti difficile ottenere l’accordo dell’altro genitore o il rimborso di una spesa, l’assegno di mantenimento può includere ulteriori costi legati all’educazione e al benessere del figlio. In tutti gli altri casi, le spese extra devono essere sostenute da entrambi i genitori, in base agli accordi o alle decisioni del tribunale.

Spese extra senza bisogno di accordo

Alcune spese possono essere effettuate da uno dei genitori senza il consenso preventivo dell’altro, purché documentate:

Spese mediche:

  • visite specialistiche prescritte
  • cure dentistiche urgenti o presso strutture pubbliche
  • trattamenti sanitari prescritti
  • ticket sanitari
  • occhiali e lenti a contatto (non cosmetici)
  • farmaci e presidi medici

Spese scolastiche:

  • tasse scolastiche e universitarie
  • libri di testo
  • materiale scolastico
  • dotazione informatica
  • assicurazione scolastica

Spese extrascolastiche:

  • tempo pre/post scuola
  • centri estivi ricreativi
  • babysitter

Spese che richiedono accordo preventivo

Altre spese, per essere rimborsabili, richiedono il consenso scritto del genitore obbligato:

Spese mediche:

  • cure dentistiche private
  • cure termali
  • trattamenti non erogati dal SSN
  • farmaci omeopatici

Spese extrascolastiche:

  • corsi di lingue
  • attività sportive ed equipaggiamento
  • viaggi studio
  • spese per patente di guida

Casi specifici: figli con disabilità

Nel caso di figli con disabilità, non è necessario il consenso per spese relative a:

  • interventi medici, preventivi o urgenti
  • alimenti o integratori terapeutici
  • adattamenti dell’abitazione
  • assistenza educativa o domiciliare
  • partecipazione ad attività culturali o sportive
  • utilizzo di centri diurni
  • veicoli adattati (e relativi costi obbligatori come bollo o assicurazione)
  • cani-guida

Tempistiche e obblighi documentali

Le linee guida stabiliscono che:

  • Il consenso o dissenso a una spesa extra deve arrivare entro 10 giorni dalla richiesta; in caso di silenzio, si presume approvazione.
  • Chi anticipa una spesa ha l’obbligo di trasmettere la documentazione all’altro genitore entro 30 giorni.
  • Il rimborso deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
  • Se la spesa supera il 10% del reddito mensile netto del genitore che la riceve, il costo sarà suddiviso tra i due genitori secondo le percentuali concordate o stabilite dal giudice.
Giacomo Cascio
Giacomo Cascio
CEO Blue Owl s.r.l. agency - Editore Risoluto.it

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