Il Tribunale di Milano, in collaborazione con la Corte d’Appello e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, ha approvato il 10 giugno 2025 un nuovo documento di linee guida operative (prot. 8334/25) che introduce importanti novità in materia di assegno di mantenimento e spese straordinarie per i figli. L’obiettivo è uniformare le prassi e ridurre i conflitti tra genitori in caso di separazione o divorzio, garantendo al contempo una tutela efficace del benessere dei figli.
Cosa copre l’assegno di mantenimento ordinario
L’assegno periodico è destinato a soddisfare le esigenze ordinarie del minore, comprese:
- vitto e mensa scolastica
- abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione)
- spese abitative (affitto, utenze, consumi)
- cancelleria scolastica ricorrente
- farmaci da banco
Quando le spese extra sono comprese nell’assegno
Nel caso in cui risulti difficile ottenere l’accordo dell’altro genitore o il rimborso di una spesa, l’assegno di mantenimento può includere ulteriori costi legati all’educazione e al benessere del figlio. In tutti gli altri casi, le spese extra devono essere sostenute da entrambi i genitori, in base agli accordi o alle decisioni del tribunale.
Spese extra senza bisogno di accordo
Alcune spese possono essere effettuate da uno dei genitori senza il consenso preventivo dell’altro, purché documentate:
Spese mediche:
- visite specialistiche prescritte
- cure dentistiche urgenti o presso strutture pubbliche
- trattamenti sanitari prescritti
- ticket sanitari
- occhiali e lenti a contatto (non cosmetici)
- farmaci e presidi medici
Spese scolastiche:
- tasse scolastiche e universitarie
- libri di testo
- materiale scolastico
- dotazione informatica
- assicurazione scolastica
Spese extrascolastiche:
- tempo pre/post scuola
- centri estivi ricreativi
- babysitter
Spese che richiedono accordo preventivo
Altre spese, per essere rimborsabili, richiedono il consenso scritto del genitore obbligato:
Spese mediche:
- cure dentistiche private
- cure termali
- trattamenti non erogati dal SSN
- farmaci omeopatici
Spese extrascolastiche:
- corsi di lingue
- attività sportive ed equipaggiamento
- viaggi studio
- spese per patente di guida
Casi specifici: figli con disabilità
Nel caso di figli con disabilità, non è necessario il consenso per spese relative a:
- interventi medici, preventivi o urgenti
- alimenti o integratori terapeutici
- adattamenti dell’abitazione
- assistenza educativa o domiciliare
- partecipazione ad attività culturali o sportive
- utilizzo di centri diurni
- veicoli adattati (e relativi costi obbligatori come bollo o assicurazione)
- cani-guida
Tempistiche e obblighi documentali
Le linee guida stabiliscono che:
- Il consenso o dissenso a una spesa extra deve arrivare entro 10 giorni dalla richiesta; in caso di silenzio, si presume approvazione.
- Chi anticipa una spesa ha l’obbligo di trasmettere la documentazione all’altro genitore entro 30 giorni.
- Il rimborso deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
- Se la spesa supera il 10% del reddito mensile netto del genitore che la riceve, il costo sarà suddiviso tra i due genitori secondo le percentuali concordate o stabilite dal giudice.