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Responsabilità negli incidenti stradali: occorre prestare attenzione anche alle imprudenze altrui

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Con la sentenza n. 23939 del 27 giugno 2025, la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sul tema della responsabilità nella circolazione stradale, chiarendo un principio fondamentale: la condotta imprudente degli altri utenti della strada non esclude automaticamente la responsabilità del conducente, se quest’ultimo non ha adottato tutte le misure di prudenza richieste.

Il principio di affidamento e il limite della prevedibilità

Nel diritto della circolazione, vige il cosiddetto principio di affidamento, secondo cui ciascun utente della strada può legittimamente aspettarsi che gli altri rispettino le regole del codice. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che tale principio non è assoluto, e deve essere bilanciato con la prevedibilità del comportamento altrui.

In altre parole, il conducente ha comunque il dovere di prevedere possibili condotte imprudenti, se rientrano nel normale margine di rischio della situazione concreta.

Il caso esaminato dalla Corte

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, un automobilista era stato condannato per omicidio stradale colposo (art. 589 bis c.p.) per aver effettuato una manovra di retromarcia senza adeguata visibilità, invadendo la carreggiata dalla quale sopraggiungeva un motociclista.

Entrambi i veicoli si muovevano a bassa velocità, ma la manovra dell’auto, effettuata “alla cieca”, ha causato una collisione. Il motociclista, caduto a terra, ha riportato lesioni fatali.

I giudici di merito – sia in primo che in secondo grado – hanno attribuito la responsabilità esclusiva al conducente dell’auto, escludendo qualsiasi concorso di colpa da parte della vittima. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione.

La posizione della Cassazione: obbligo di massima cautela

Nel respingere il ricorso, la Cassazione ha ribadito che la manovra di retromarcia deve essere eseguita con estrema cautela, procedendo lentamente e con pieno controllo dello spazio retrostante. In caso di visibilità limitata, è necessario chiedere l’assistenza di terzi, per evitare rischi a pedoni o altri veicoli.

La Corte ha inoltre chiarito che il conducente non può fare affidamento sul fatto che gli altri utenti della strada siano prudenti: se il comportamento imprudente altrui è prevedibile, esso rappresenta una causa concorrente, ma non sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente che ha violato norme di prudenza.

Responsabilità anche per l’imprudenza altrui, se prevedibile

Un altro principio riaffermato dalla Corte è che l’utente della strada può essere chiamato a rispondere delle conseguenze di un comportamento imprudente altrui, se questo rientra nel limite della prevedibilità. Si tratta di un’interpretazione costante della giurisprudenza (Cass. Sez. 4, n. 24414/2021; n. 7664/2017; n. 27513/2017; n. 5691/2016).

Nel caso esaminato, i giudici hanno escluso che il motociclista abbia avuto una condotta negligente: poteva ragionevolmente pensare che l’auto stesse svoltando, e non effettuando una retromarcia “alla cieca”, su una strada di cui il conducente non aveva visuale.

Conclusioni

La sentenza conferma che la responsabilità per un incidente stradale non può essere esclusa invocando l’imprudenza altrui, se il conducente ha comunque violato norme di cautela. Il dovere di attenzione e prudenza resta prioritario, e ogni condotta deve essere valutata alla luce della prevedibilità delle condizioni di rischio, incluse le azioni degli altri utenti della strada.

Giacomo Cascio
Giacomo Cascio
CEO Blue Owl s.r.l. agency - Editore Risoluto.it

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