Con l’ordinanza n. 19492 del 30 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio importante in materia di diritto del lavoro: lo scatto d’ira di un dipendente non giustifica il licenziamento per giusta causa se non vi sono danni ai beni aziendali né minacce a persone.
Il caso analizzato
La vicenda prende origine in un’azienda che produce imballaggi in plastica. Un lavoratore, in un momento di forte stress, ha reagito con un episodio di rabbia, colpendo alcuni flaconi presenti nell’ambiente di lavoro e proferendo espressioni volgari e bestemmie. Il datore di lavoro ha avviato una procedura disciplinare, concludendo con il licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, sostenendo che si era trattato di un comportamento episodico e non minaccioso, e che non vi era stato alcun danno concreto a cose o persone.
La decisione della Corte
La Cassazione ha accolto le ragioni del lavoratore, richiamando il principio di proporzionalità tra condotta e sanzione disciplinare. Secondo i giudici, non si può configurare una giusta causa di licenziamento in assenza di:
- danni materiali effettivi agli strumenti o beni aziendali;
- aggressioni fisiche o minacce verbali rivolte ai colleghi;
- concreta lesione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
Nella fattispecie, la reazione emotiva del dipendente non ha provocato conseguenze tangibili. I flaconi colpiti non hanno subito danni rilevanti e le imprecazioni non sono state udite da altri a causa del rumore delle macchine.
Precedenti e tutele per il lavoratore
La Corte ha richiamato anche precedenti giurisprudenziali, tra cui la sentenza n. 23289/2009, in cui si era escluso il licenziamento per un comportamento impulsivo simile, evidenziando che un singolo episodio di tensione, se non lesivo, non compromette il vincolo fiduciario tra lavoratore e azienda.
Inoltre, l’art. 2087 del Codice Civile impone al datore di lavoro l’obbligo di tutelare non solo l’integrità fisica ma anche il benessere psicologico e la dignità del lavoratore. In contesti lavorativi stressanti o disfunzionali, eventuali reazioni emotive del personale non possono automaticamente essere considerate causa di licenziamento.