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Patente sospesa per guida in stato di ebbrezza: la Cassazione conferma, i lavori di pubblica utilità possono ridurre la durata

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Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 22457/2025, ha chiarito un aspetto importante in materia di guida in stato di ebbrezza e sospensione della patente. Secondo quanto stabilito, lo svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità può comportare la riduzione alla metà del periodo di sospensione della patente, inizialmente disposto come sanzione amministrativa accessoria.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in un’attività gratuita a favore della collettività, da svolgere presso enti pubblici o organizzazioni sociali e di volontariato. Questa misura, inizialmente prevista per i procedimenti davanti al giudice di pace, è stata nel tempo estesa anche ad altri ambiti del diritto penale, tra cui le violazioni gravi del Codice della Strada.

In particolare, l’articolo 186, comma 9-bis del Codice della Strada, disciplina i casi di guida in stato di ebbrezza, prevedendo la possibilità di sostituire le pene detentive e pecuniarie con lavori di pubblica utilità, a condizione che l’imputato non si opponga. Tali lavori devono essere svolti, con priorità, in ambiti legati alla sicurezza e all’educazione stradale, oppure presso centri di recupero per le dipendenze.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’automobilista era stato condannato per guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. In sede giudiziaria, la pena detentiva e pecuniaria era stata convertita in lavori socialmente utili, e la patente sospesa. La sentenza ha confermato che, qualora i lavori vengano svolti correttamente, il giudice può dichiarare estinto il reato e disporre la riduzione del periodo di sospensione della patente fino alla metà rispetto a quanto inizialmente previsto. È inoltre possibile revocare la confisca del veicolo eventualmente sequestrato.

La decisione sottolinea il valore rieducativo della misura alternativa e conferma che la sospensione della patente rappresenta una sanzione obbligatoria, da applicare anche in caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), indipendentemente dagli accordi tra le parti.

Il controllo sull’effettivo svolgimento dei lavori è affidato all’ufficio di esecuzione penale esterna o agli organi competenti, come previsto dall’art. 59 del decreto legislativo 274/2000. Il buon esito delle attività è dunque fondamentale per accedere al beneficio della riduzione della sanzione.

Con questa pronuncia, la Corte ribadisce un principio già consolidato, fornendo un ulteriore chiarimento a favore di chi, a seguito di una violazione del Codice della Strada, intende dimostrare il proprio impegno in un percorso di responsabilizzazione.


Giacomo Cascio
Giacomo Cascio
CEO Blue Owl s.r.l. agency - Editore Risoluto.it

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