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Veicolo in divieto di sosta: se provoca un incidente sei corresponsabile. La nuova sentenza della Cassazione

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Lasciare un veicolo in divieto di sosta non è solo una violazione amministrativa: in alcuni casi può configurarsi come reato, soprattutto se la condotta contribuisce a causare un incidente stradale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale, Sezione Quarta, con la sentenza n. 26491 del 21 luglio 2025, fissando un principio che rafforza l’obbligo di rispettare i divieti imposti per motivi di sicurezza.


Quando il divieto di sosta diventa un fattore di responsabilità penale

Secondo la Suprema Corte, il proprietario di un veicolo parcheggiato in zona vietata può essere ritenuto corresponsabile di un incidente se il divieto di sosta era stato istituito per evitare pericoli alla circolazione e la violazione ha contribuito al sinistro.

Non tutti i divieti hanno solo lo scopo di limitare l’intralcio al traffico: in molti casi servono a garantire visibilità, spazio di manovra o a prevenire ostacoli improvvisi che possono mettere a rischio gli utenti della strada.


Il caso: scooter in divieto di sosta e incidente a una ciclista

La vicenda riguarda uno scooter lasciato in divieto di sosta vicino a una località balneare. Il mezzo occupava parte della carreggiata, riducendo la corsia di circa 70-80 centimetri.

Una ciclista, per evitarlo, si spostava verso il centro della strada e veniva urtata da un Ape Piaggio in transito. Dopo l’impatto, la donna finiva contro lo scooter, riportando lesioni con prognosi superiore a 40 giorni.

In primo grado, il Tribunale aveva assolto il proprietario dello scooter, ritenendo responsabile solo il conducente dell’Ape. Tuttavia, la Cassazione ha annullato la sentenza, rilevando che non era stata verificata la finalità del divieto di sosta e l’effettivo ingombro del veicolo, elementi decisivi per stabilire il nesso causale tra la condotta e l’incidente.


Divieto di sosta e divieto di fermata: attenzione alle differenze

La sentenza richiama anche il divieto di fermata, anch’esso violato nel caso esaminato. Se un veicolo parcheggiato o fermo crea un ostacolo tale da ridurre la sicurezza stradale, la responsabilità può assumere rilievo penale in caso di sinistro, in aggiunta alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 158 del Codice della Strada.


Anche il finestrino aperto può comportare sanzioni

La Corte ricorda inoltre che, secondo l’art. 158 comma 4 del Codice della Strada, lasciare l’auto parcheggiata con i finestrini aperti può costituire “istigazione al furto”. Non chiudere adeguatamente il veicolo equivale a non adottare le dovute cautele per evitare danni o furti, con sanzioni da 42 a 173 euro.

Giacomo Cascio
Giacomo Cascio
CEO Blue Owl s.r.l. agency - Editore Risoluto.it

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