Si riapre ufficialmente il caso del concorso per un posto di ricercatore universitario in Botanica ambientale presso l’Università degli Studi di Catania, bandito nel lontano 2010.
Con una sentenza depositata il 29 ottobre 2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto l’appello proposto da un ingegnere, difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ribaltando la decisione del T.A.R. Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.
La vicenda giudiziaria prende le mosse dagli esiti del concorso, già più volte finiti nel mirino della giustizia amministrativa.
Nel corso degli anni, infatti, diverse pronunce avevano annullato gli atti della procedura, imponendo all’Ateneo catanese il ripristino della legalità, fino alla nomina di una commissione completamente nuova mediante sorteggio nazionale.
Tuttavia, l’esecuzione di tali sentenze si è rivelata tutt’altro che lineare.
L’Università si è trovata coinvolta in una lunga sequenza di dimissioni dei commissari e di nuovi sorteggi, una situazione protrattasi fino al 2025 e che, secondo il ricorrente, avrebbe evidenziato una sostanziale inerzia amministrativa nell’attuare i giudicati.
Di fronte a questo scenario, l’Ingegnere ha promosso un ricorso per ottemperanza, chiedendo al Tar di verificare se gli atti adottati dall’Università fossero effettivamente conformi alle sentenze passate in giudicato o se, al contrario, ne costituissero un’elusione.
Nel marzo 2025, il Tar Catania aveva però dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il ricorrente non avesse un interesse attuale a contestare atti ritenuti “intermedi”, come la nomina della commissione giudicatrice.
Una tesi che non ha convinto però il Cga. Accogliendo le argomentazioni difensive degli avvocati Rubino e Impiduglia, i giudici d’appello hanno rilevato che il Tar ha “deciso altro” rispetto a quanto richiesto dal ricorrente.
Invece di verificare la corretta esecuzione delle sentenze, il giudice di primo grado si sarebbe limitato a un’analisi tipica dei ricorsi di annullamento, trascurando la specificità del giudizio di ottemperanza.
Con la pronuncia del Cga, viene ribadito un principio di particolare rilievo: quando un cittadino chiede l’ottemperanza di una sentenza, il giudice ha il dovere di entrare nel merito della conformità degli atti amministrativi al comando giudiziale.
Non è possibile invocare l’“alea concorsuale” per negare tutela a chi attende da anni che un concorso pubblico venga finalmente svolto nel rispetto delle regole fissate dai tribunali.
Per effetto della decisione, il Tar Catania dovrà ora pronunciarsi nel merito del ricorso per ottemperanza, esaminando le censure relative alla mancata e corretta esecuzione delle pronunce passate in giudicato.



