Dal 2026 arrivano importanti novità per i lavoratori infortunati o colpiti da malattia professionale: l’assegno di incollocabilità INAIL verrà erogato fino a 67 anni, e non più fino a 65. Si tratta di un’estensione di due anni che allinea finalmente questa tutela assistenziale all’età prevista per la pensione di vecchiaia.
La misura mette fine a una storica sfasatura tra sistema previdenziale e tutele Inail, rafforzando la protezione economica per chi non è più in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro.
La novità normativa: cosa cambia dal 1° gennaio 2026
L’innalzamento del limite anagrafico è stato:
- anticipato dalla circolare INAIL n. 55 dell’11 dicembre 2025;
- definitivamente confermato dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione del decreto-legge n. 159/2025.
Dal 1° gennaio 2026, l’assegno di incollocabilità:
- spetta fino al compimento dei 67 anni;
- viene automaticamente prorogato per chi rientra nei requisiti;
- può essere ripristinato anche per chi aveva visto cessare il beneficio al compimento dei 65 anni.
L’obiettivo è garantire continuità assistenziale fino al momento del pensionamento, evitando vuoti di reddito proprio nella fase più delicata della vita lavorativa.
Cos’è l’assegno di incollocabilità INAIL
L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica erogata dall’INAIL ai lavoratori:
- titolari di rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- per i quali è accertata l’impossibilità di qualsiasi reinserimento lavorativo.
La prestazione è riconosciuta quando:
- la perdita della capacità lavorativa è totale;
- oppure la menomazione è tale da costituire un rischio per il lavoratore stesso, per terzi o per la sicurezza degli impianti.
Si tratta, quindi, di soggetti che non possono accedere neppure al collocamento mirato e che necessitano di un sostegno economico stabile.
A chi spetta: i requisiti aggiornati
Per accedere (o continuare a beneficiare) dell’assegno di incollocabilità, devono essere soddisfatti questi requisiti:
- età anagrafica: fino a 67 anni (in precedenza 65);
- impossibilità assoluta di collocamento lavorativo, certificata dagli organismi competenti;
- grado di inabilità non inferiore al 34% per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006, secondo il D.P.R. n. 1124/1965;
- danno biologico superiore al 20% per eventi dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000.
L’estensione anagrafica non modifica gli altri requisiti sanitari, ma amplia la durata della tutela.
Importo dell’assegno: quanto spetta nel 2026
L’importo dell’assegno di incollocabilità viene aggiornato annualmente in base all’inflazione. Attualmente è pari a:
- 308,23 euro al mese (valore in vigore dal 1° luglio 2025).
Anche negli anni successivi l’importo potrà essere rivalutato, così da preservare il potere d’acquisto e mantenere efficace il sostegno economico.
Verso un sistema più coerente con l’età pensionabile
La riforma si inserisce in un quadro più ampio di armonizzazione tra assistenza e previdenza. Il legislatore ha infatti lasciato aperta la possibilità di ulteriori adeguamenti futuri, qualora l’età pensionabile dovesse essere nuovamente innalzata.
In questo modo:
- l’assegno di incollocabilità accompagna il lavoratore fino alla pensione;
- si evita che persone già colpite da gravi eventi invalidanti restino senza reddito;
- si rafforza il principio di tutela delle situazioni di maggiore fragilità.
In sintesi
Dal 2026:
- ✅ assegno di incollocabilità INAIL fino a 67 anni;
- ✅ due anni in più di tutela economica;
- ✅ ripristino del beneficio per chi lo aveva perso a 65 anni;
- ✅ maggiore coerenza con il sistema pensionistico.
Una riforma attesa, che rappresenta un passo concreto verso una protezione più equa e continuativa per i lavoratori impossibilitati a tornare al lavoro dopo un infortunio o una malattia professionale.



