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“Reddito di cittadinanza percepito senza requisiti”, assolto perché il fatto non sussiste 

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Il Tribunale di Palermo, V sezione penale, presieduto dalla giudice Patty Fiocco, ha assolto un imputato accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo di circa 21.700 euro.

L’uomo era accusato di violazione della normativa sul sussidio e per truffa aggravata ai danni dell’Inps. Secondo l’accusa, non avrebbe posseduto uno dei requisiti previsti dalla legge, ovvero la residenza continuativa negli ultimi due anni nello stesso luogo, requisito che si aggiunge ai dieci anni di residenza in Italia richiesti per accedere al beneficio.

Il pm aveva chiesto una condanna a un anno e sei mesi di reclusione. Al termine del processo, tuttavia, il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”, come chiesto dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Calogero Lanzarone.

Durante il dibattimento, è stato ascoltato un sottufficiale  il quale ha riferito che i controlli erano stati effettuati esclusivamente tramite accesso alle banche dati. Ha inoltre chiarito che non è stato possibile stabilire chi avesse materialmente presentato la domanda di accesso al sussidio, operazione che può essere effettuata direttamente dall’interessato oppure tramite Caf o patronato. Dalla documentazione acquisita, inoltre, non emergerebbe che l’imputato fosse a conoscenza dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda.

Nel corso dell’udienza del 16 settembre 2025 è stato sentito anche un dipendente comunale, il quale ha spiegato che la dichiarazione di irreperibilità – elemento su cui si fondava l’accusa – deriva da una procedura amministrativa che prevede diversi accessi presso l’immobile di residenza e verifiche negli uffici comunali.

L’imputato ha dichiarato che nel periodo compreso tra il 16 gennaio 2015 e il 13 luglio 2018, durante il quale risultava irreperibile, si era in realtà trasferito a Palermo presso l’abitazione della sorella, dove vive tuttora dopo una separazione dalla moglie.

A sostegno di questa ricostruzione, è stato prodotto il certificato storico di residenza, dal quale risulta il trasferimento nel quartiere di Sferracavallo.

La contestazione principale riguardava dunque l’assenza di residenza continuativa negli ultimi due anni, circostanza derivata dalla dichiarazione di irreperibilità. Il Tribunale ha però ritenuto che gli elementi emersi nel processo non integrassero gli estremi del reato contestato, pronunciando dunque l’assoluzione.

Cristian Ruvanzeri
Cristian Ruvanzeri
Giornalista pubblicista. Ha iniziato a collaborare con la redazione di Risoluto nel 2022, a soli 18 anni. Si occupa principalmente di cronaca e spettacolo, approfondendo temi di attualità con uno sguardo fresco e diretto.

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