Il Tar sul concorso Agenzia delle Entrate torna al centro dell’attenzione con una sentenza che riguarda un professionista agrigentino escluso dalla graduatoria dei vincitori. La seconda sezione del Tar Sicilia ha infatti accolto il ricorso presentato dall’ingegnere G.L., agrigentino, difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, annullando i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che avevano negato il riconoscimento della riserva dei posti prevista per le categorie protette.
La vicenda nasce nell’ambito di una selezione pubblica per funzionario dell’Agenzia delle Entrate. Il professionista aveva partecipato al concorso risultando idoneo dopo aver superato l’unica prova scritta prevista dal bando.
Il caso dell’ingegnere agrigentino nel Tar sul concorso Agenzia delle Entrate
Al centro della controversia c’è l’interpretazione delle norme relative alla legge che disciplina l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
L’ingegnere era regolarmente iscritto nelle liste dei disabili disoccupati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Durante lo svolgimento della procedura selettiva, tuttavia, aveva accettato un incarico a tempo determinato come insegnante precario presso il Ministero dell’Istruzione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, questa circostanza avrebbe comportato la perdita dello status di disoccupato e quindi l’impossibilità di beneficiare della riserva dei posti destinata alle categorie protette. L’amministrazione riteneva infatti che il requisito della disoccupazione dovesse essere mantenuto ininterrottamente per tutta la durata del concorso.
Questa interpretazione aveva portato all’esclusione del candidato dalla graduatoria dei vincitori, favorendo l’assunzione di una candidata che aveva ottenuto un punteggio inferiore.
La decisione del Tar sul concorso Agenzia delle Entrate
I giudici amministrativi hanno accolto le tesi difensive sostenute dagli avvocati Rubino, Impiduglia e Gatto.
Il requisito della disoccupazione
Nella sentenza pubblicata il 3 marzo 2026, il Collegio ha chiarito che né la normativa vigente né il bando di concorso prevedono l’obbligo per il candidato disabile di mantenere lo stato di disoccupazione per tutta la durata della procedura selettiva.
Secondo il Tar, il requisito deve sussistere in due momenti specifici: al momento della presentazione della domanda e al momento dell’immissione in servizio.
I giudici hanno osservato che imporre al candidato di restare senza lavoro per tutta la durata di un concorso pubblico, spesso imprevedibile nei tempi, sarebbe contrario alle finalità di integrazione e inclusione perseguite dalla legge.
L’importanza del bando di concorso
Il Collegio ha inoltre evidenziato che, qualora l’amministrazione avesse voluto imporre la permanenza dello stato di disoccupazione per tutta la procedura, avrebbe dovuto indicarlo espressamente nel bando.
Poiché tale previsione non era presente, l’interpretazione adottata dall’Agenzia delle Entrate è stata ritenuta eccessivamente rigida.
Tar sul concorso Agenzia delle Entrate: inserimento nella graduatoria dei vincitori
Con la decisione adottata, il Tar sul concorso Agenzia delle Entrate ha disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati e ordinato l’inserimento dell’ingegnere agrigentino nella graduatoria dei vincitori per la Regione Sicilia.
La sentenza afferma un principio rilevante: lo svolgimento di un lavoro temporaneo non può trasformarsi in un elemento penalizzante per chi appartiene alle categorie protette e partecipa a un concorso pubblico.
Secondo quanto chiarito dal Tribunale amministrativo, pretendere che un candidato resti senza occupazione per mesi o anni nell’attesa della conclusione di una selezione pubblica significherebbe svuotare di significato le finalità della normativa sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
La pronuncia del Tar sul concorso Agenzia delle Entrate rappresenta quindi un passaggio significativo nell’interpretazione delle regole sui concorsi pubblici e sulla tutela delle categorie protette, ribadendo che l’obiettivo della legge resta quello di favorire l’accesso stabile al lavoro e non di ostacolarlo.



