Si chiude con una dichiarazione di inammissibilità la vicenda amministrativa relativa alla titolarità di una storica cappella gentilizia del cimitero monumentale di Castelvetrano.
A mettere la parola fine alla controversia è stato il Presidente della Regione Siciliana con il decreto decisorio del 2026, adottato sulla base del parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa.
La disputa era nata nel marzo del 2022, quando il dottor M.G. aveva chiesto al Comune l’aggiornamento della titolarità della cappella, originariamente intestata a una donna deceduta nel 1964, sostenendo di essere erede universale della concessionaria.
Dopo gli accertamenti amministrativi, il Comune di Castelvetrano aveva disposto la voltura in suo favore con una determina dirigenziale emessa nel dicembre 2023.
Successivamente, nell’aprile 2024, due fratelli, G.I. e G.I., avevano presentato istanza di revoca in autotutela, sostenendo di aver acquisito i diritti sulla cappella attraverso il padre, indicato come erede testamentario della fondatrice. L’amministrazione comunale aveva però respinto la richiesta nel giugno dello stesso anno.
A quel punto i due ricorrenti si erano rivolti al Presidente della Regione Siciliana, contestando presunte violazioni del regolamento cimiteriale e delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
Nel corso del giudizio, il sig. M.G., assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. Secondo la difesa, i ricorrenti non avrebbero seguito correttamente le procedure previste per il subentro e avrebbero inoltre impugnato il provvedimento sbagliato, ossia il rigetto dell’istanza di autotutela e non la determina originaria che aveva disposto la voltura della cappella.
Anche il Comune di Castelvetrano, rappresentato dall’avvocato Francesco Vasile, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con il parere del 2026, ha condiviso la linea difensiva degli avvocati Rubino, De Marco Capizzi e Vasile, rilevando che i ricorrenti non avevano impugnato nei termini la determina che aveva attribuito la titolarità della cappella.
Il Cga ha inoltre ribadito che la pubblica amministrazione non è obbligata a pronunciarsi su richieste di autotutela presentate contro atti ormai definitivi e non più impugnabili.
Sulla base di questo orientamento, il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la validità dell’operato del Comune di Castelvetrano e la titolarità della cappella gentilizia in favore del nuovo intestatario.