Cronaca / Attualità

Anomalie dell’etilometro, professionista assolto dall’accusa di guida in stato di ebbrezza alcolica

Un professionista quarantenne, G.G., tratto in giudizio avanti il gip del Tribunale di Palermo per rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e condannato in primo grado è stato assolto in appello perchè la difesa ha dimostrato anomalie riguardanti l’etilometro utilizzato.

La difesa del professionista, assunta dall’avvocato Luigi La Placa, ha subito contestato la sussistenza del reato contestato sostenendo che non vi era prova dello stato di alterazione psicofisica da sostanze alcoliche in concomitanza dell’azione di guida del giovane professionista.

All’esito del giudizio di primo grado, svoltosi nelle forme del rito abbreviato, il gip del Tribunale di Palermo ha ritenuto il giovane professionista colpevole del reato a lui contestato e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di 2 mesi di arresto e 100 euro di ammenda, con concessione della sospensione condizionale della pena, disponendo la sospensione della patente di guida per un periodo di 6 mesi.

Avverso la sentenza ha proposto appello il giovane professionista, assistito sempre dall’avvocato Luigi La Placa, sostenendo che non vi era prova e, quindi, dimostrazione processuale della sussistenza dello stato di alterazione psicofisica da sostanze alcoliche in concomitanza dell’azione di guida e che il tasso alcolemico riscontrato dai verbalizzanti rientrante nella fascia per la quale non scattava il reato, tenuto conto delle anomalie riguardanti l’etilometro utilizzato, così come provate dalle misurazioni.

La Corte di Appello di Palermo, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato La Placa, ha riformato la sentenza di primo grado e previa riqualificazione del fatto ha assolto il giovane professionista perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Nella foto, l’avvocato Luigi La Placa

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