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Comune di Sciacca

Sicurezza marittima e balneazione a Sciacca, ordinanza dell’Ufficio Marittimo

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L’Ufficio Marittimo di Sciacca, a firma del Comandante, Tenente di Vascello, Biagio Cianciolo, ha emanato l’ordinanza n. 6/2024, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse .

Si tratta di tutte attività che si svolgono, nell’ambito dei limiti temporali della stagione balneare, lungo il litorale marino e costiero del Circondario marittimo di Sciacca, che comprende il territorio dei Comuni costieri di Sciacca e Menfi e che si estende a est dalla foce del torrente Bellapietra al vallone Gurra di Mare a ovest.

  1. L’ordinanza risponde al fine di maggiormente tutelare la sicurezza della balneazione, tutte le unità navali, comprese le tavole a vela con superficie velica pari o superiore a 4 metri quadrati, devono navigare nelle acque del Circondario marittimo di Sciacca mantenendosi a distanze superiori a 250 metri dalla battigia, in presenza di spiagge, o 150 metri dalle
    coste a picco.
  2. Le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, tavole e mezzi trainati da aquiloni (ad esempio, kite-surf), traino di piccoli gommoni (ad esempio“banana-boat”) nonché la conduzione degli acquascooter e tutte le altre attività classificabili come ludico-diportistiche, devono essere effettuate oltre i limiti minimi di distanza dalla costa.
  3. Le zone di mare vietate alla balneazione, secondo quanto previsto dall’ordinanza, sono:
    a. quelle insistenti negli ambiti portuali e negli approdi in genere;
    b. nelle zone di regolare transito di unità navali ove la balneazione costituisca pericolo
    o intralcio alla manovra delle navi stesse e, in particolare: nelle zone di fonda, nelle
    rade, in prossimità delle imboccature portuali e dai fanali di ingresso in tutte le
    direzioni, all’interno dei sistemi di instradamento obbligatorio del traffico marittimo
    ove esistenti, dei pontili, delle passerelle di attracco, nonché nei canali di accesso a
    porti o ad approdi e all’interno dei corridoi di lancio/atterraggio segnalati;
    c. ad una distanza inferiore a metri 100 da navi mercantili o militari ancorate o
    ormeggiate;
    d. in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l’ormeggio di unità navali;
    e. all’interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
    f. all’interno degli specchi acquei destinati all’ancoraggio e all’ormeggio di unità navali;
    g. alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
    h. nei tratti di mare interdetti perché interessati da fenomeni franosi, smottamenti o dalla
    presenza di siti archeologici;
    i. nelle zone di mare interdette in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela
    della salute e della pubblica incolumità, che dovranno essere idoneamente segnalati a cura delle Amministrazioni interessate mediante apposita cartellonistica monitoria.
  4. Inoltre, e’ permanentemente interdetta, per tutto l’anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle
    scogliere frangiflutti e/o opere similari poste a difesa
    della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.
  5. Ecco l’ordinanza integrale:

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