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Sollevate questioni di legittimità costituzionale in un procedimento in materia civile

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Il giudice del Tribunale di Termini Imerese Giuseppe D’Agostino, in un giudizio promosso in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata dall’avvocato Luigi La Placa, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il Tribunale se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702 bis del codice di procedura civile, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito il convenuto C. C., difeso dall’avvocato Luigi La Placa, sostenendo la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale di Termini Imerese e ribadendo che l’attuale formulazione della norma fosse gravemente lesiva del diritto di difesa del convenuto stesso.

Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto delle questioni sollevate dall’ordinanza di rimessione.

All’udienza pubblica, dopo la relazione del relatore, la causa è stata discussa da remoto dall’Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’avvocato Luigi La Placa in rappresentanza del proprio assistito.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 702 ter, c. 2°, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l’udienza, così come sollevata dal Tribunale di Termini Imerese e sostenuta dall’avvocato Luigi La Placa con i propri scritti difensivi e in ultimo con la discussione orale da remoto.

Una decisione di notevole importanza quella emessa dalla Corte Costituzionale che ha un effetto generale, non limitato al singolo giudizio in cui la questione è stata sollevata, e definitivo, cui consegue l’obbligo su tutti i giudici del territorio nazionale di disapplicare la norma dichiarata incostituzionale.

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