Il Tar Sicilia – Sezione di Catania ha accolto il ricorso di un agente scelto della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Caltagirone, cui era stato negato il ricongiungimento con il figlio minore di tre anni, condannando il Ministero della Giustizia.
Con sentenza dell scorso febbraio, la Terza Sezione ha affermato un principio chiaro: il diritto alla genitorialità non può essere sacrificato per motivazioni generiche.
L’agente aveva richiesto l’assegnazione temporanea triennale a Gela per poter vivere accanto al figlio, ma il Ministero aveva opposto diniego, citando una scopertura del 10% a Caltagirone e sostenendo che i 38 chilometri di distanza fossero quotidianamente percorribili.
Assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, il lavoratore ha contestato punto per punto le motivazioni ministeriali, sottolineando come la sede di Gela presentasse una carenza di personale superiore al 30%, rendendo paradossale il rifiuto basato su esigenze di organico.
I giudici hanno condiviso le argomentazioni difensive, rilevando che l’Amministrazione non aveva effettivamente valutato le memorie presentate dall’agente, limitandosi a ribadire le proprie posizioni.
Il Tar ha inoltre precisato che la normativa non prevede distanze minime per l’assegnazione temporanea e che la possibilità di rientrare quotidianamente a casa non è sufficiente a comprimere un diritto fondamentale del genitore nei primi anni di vita del figlio.
Secondo il Tribunale, l’assegnazione a Gela, nonostante la scopertura del 30%, non lederebbe l’interesse pubblico, ma contribuirebbe a ridurre una carenza di personale ancora più grave.
Il diniego del Ministero è stato quindi annullato, con condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
La sentenza riafferma con forza il valore sociale della famiglia e il dovere dello Stato di agevolare i genitori dipendenti pubblici.
(In copertina l’avvocato Gigi Rubino,)



