13.1 C
Comune di Sciacca

Porto d’armi negato, Tar annulla decisione della Questura di Agrigento

Pubblicato:

Il porto d’armi non può essere negato per una sorta di “colpa per associazione”. Lo ha stabilito il Tar Sicilia, che ha annullato il provvedimento con cui la Questura di Agrigento aveva respinto la richiesta di rinnovo della licenza per il tiro a volo a un cittadino agrigentino, incensurato e titolare storico del titolo.
Secondo i giudici amministrativi, il semplice matrimonio con una persona i cui familiari siano stati destinatari di misure di prevenzione patrimoniali non è elemento sufficiente per far venir meno il requisito dell’affidabilità richiesto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza.
Il diniego della Questura si fondava esclusivamente sulla cosiddetta “parentela acquisita”: l’uomo aveva sposato una donna appartenente a un nucleo familiare interessato da misure patrimoniali, circostanza che, a giudizio dell’amministrazione, rendeva il richiedente non più affidabile.

Nessun altro elemento negativo, nessuna condotta sospetta, nessuna frequentazione pericolosa era stata contestata all’interessato.
Una ricostruzione che il Tar ha nettamente smentito, accogliendo il ricorso proposto dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza.

Nella sentenza, i giudici ribadiscono un principio chiave: il giudizio di affidabilità deve essere fondato su elementi personali, concreti e attuali, riferibili direttamente al richiedente. I legami familiari, da soli, non possono giustificare un provvedimento restrittivo se non accompagnati da comportamenti specifici e dimostrabili.
Il Tribunale ha inoltre rilevato un grave deficit istruttorio. La Questura, infatti, aveva ignorato le memorie difensive presentate dall’interessato, arrivando addirittura a indicarle nel provvedimento come “assenti”. Una carenza che ha reso il diniego privo di un’adeguata e coerente motivazione.
Con la sentenza pubblicata il 3 febbraio scorso, il Tar Sicilia ha quindi annullato il decreto di rigetto. Un elemento non secondario evidenziato dai giudici è che l’uomo aveva già ottenuto in passato il rinnovo della licenza pur essendo già sposato, senza che la medesima circostanza fosse mai ritenuta ostativa.
Ora il ricorrente potrà rientrare in possesso del porto d’armi, mentre la decisione segna un ulteriore richiamo ai limiti dell’azione amministrativa: la sicurezza pubblica non può trasformarsi in responsabilità automatica per vincoli familiari, in assenza di fatti concreti imputabili al singolo.

Articoli correlati

Articoli Recenti