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Comune di Sciacca

Via Lido rientra nel centro urbano perimetrato, l’assessorato regionale ai Beni Culturali annulla le sanzioni a due ditte saccensi

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L’assessorato regionale dei Beni Culturali ha annullato le sanzioni paesaggistiche adottate nei confronti di due ditte saccensi, accogliendo le deduzione difensive sancendo che non occorre il nulla osta paesaggistico nelle zone ricadenti nel centro urbano perimetrato del comune di Sciacca.

Con nota dello scorso gennaio, l’assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana- Servizio Tutela ed Acquisizioni- provvedeva a notificare alle ditte saccensi con il quale veniva ingiunto alle stesse il pagamento dell’indennità risarcitoria per il danno arrecato al paesaggio, ai sensi dell’art.167 del D. Lgs. N. 42/2004, per aver realizzato, nella via Lido, delle opere, in assenza di autorizzazione da parte della Soprintendenza del Comune di Agrigento.

Le ditte saccensi hanno presentato un atto di diffida e contestuale istanza di annullamento della sanzione con il patrocinio dell’avvocato Calogero Marino, il quale ha dedotto come nella zona ove ricadono le opere realizzate dalle ditte saccensi non fosse operante il vincolo di cui all’art. 1 della legge 431/85 e che, dunque, non fosse necessario nessun nulla osta e di conseguenza non fosse irrogabile in danno delle stesse alcuna sanzione paesaggistica.

Nello specifico, l’avvocato Marino ha rilevato come ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge 8 agosto 1985, n. 431 , anch’esso trasfuso senza modifiche sostanziali nell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004. “Il vincolo non si applica alle zone A, B e….. ai centri edificati perimetrati ai sensi  dell’articolo  18  della  legge 22 ottobre 1971, n. 865”. 

L’avvocato  Marino ha dunque diffidato l’Assessorato dei Beni Culturali ad annullare la sanzione paesaggistica irrogata a carico delle ditte saccensi.

L’Assessorato regionale Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, accogliendo le deduzioni difensive dell’avvocato Marino, ha provveduto ad annullare le sanzioni paesaggistiche irrogate a carico delle ditte saccensi.

Per effetto di tale provvedimento, è stato affermato l’importante principio secondo cui il vincolo di tutela paesaggistica non si applica alle zone ricadenti all’interno del Centro Urbano Edificato del Comune di Sciacca come perimetrato dalla delibera del consiglio comunale n.17/73.

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