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Le annullano la laurea in economia dopo 9 anni, commercialista agrigentina ricorre al Tar che le da’ ragione

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A distanza di nove anni dal conseguimento della laurea, le annullano la laurea. E’ successo ad un’agrigentina di 37 anni, M.Y. di 37 anni, dottoressa in Economia e Commercio.

L’Università di Palermo, dove aveva conseguito il titolo, tramite una nota le comunicava l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento di alcuni esami sostenuti anche dodici anni prima.

Nella citata nota l’Università asseriva che a seguito di verifiche effettuate si erano riscontrate delle anomalie nella registrazione degli insegnamenti presenti nel piano di studi per il conseguimento del diploma di laurea in Economia e Commercio. La commercialista agrigentina ha presentato le proprie controdeduzioni, ma dopo oltre un anno le veniva comunicato il decreto rettorale di annullamento in autotutela di quattro esami ed il conseguente annullamento in autotutela del titolo accademico.

La commercialista ha proposto allora ricorso davanti al Tar Sicilia, con l’assistenza degli avvocati Girolamo Rubino e Gerlando Alonge, contro l’Università degli Studi di Palermo, per l’annullamento, previa sospensione, del decreto rettorale.

In particolare gli avvocati Rubino e Alonge hanno lamentato la violazione della legge sull’esercizio del potere di autotutela, sotto il profilo della tardività del procedimento, nonchè una grave forma di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, senza alcuna effettiva valutazione delle articolate deduzioni procedimentali prodotte.

L’Università degli Studi di Palermo si è costituita  in giudizio rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo richiedendo  il rigetto del ricorso.

Il Tar Sicilia, in via cautelativa, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ritenendo sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile incombente sulla ricorrente alla luce anche  della ricaduta sulla posizione lavorativa della donna stessa.

Il Tar Sicilia, infine ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati, condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Alonge, sotto il profilo della tardività del provvedimento impugnato, per avere l’Università superato il termine di diciotto mesi previsto per l’esercizio dell’autotutela, nonché sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere l’Università ascoltato i membri della commissione d’esame per verificare con gli stessi le rispettive sottoscrizioni.

 

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