Con la diffusione dell’e-commerce e dei pagamenti digitali, è sempre più frequente che anche i minorenni effettuino acquisti online, spesso senza il consenso o la conoscenza dei genitori. Ma sono validi i contratti conclusi da un minore? E i genitori devono pagarli? La risposta è articolata, ma chiara: nella maggior parte dei casi, il contratto è annullabile, e i genitori possono richiederne la cancellazione con restituzione delle somme spese.
Nel diritto italiano, la capacità giuridica – ossia la possibilità di essere titolari di diritti e doveri – si acquisisce alla nascita. Tuttavia, la capacità di agire, cioè la possibilità di stipulare validamente contratti o compiere atti giuridici, si ottiene solo al compimento dei 18 anni (art. 2 del Codice Civile).
Ciò significa che un minorenne non può impegnarsi validamente in un contratto, se non assistito da un genitore o tutore. Fanno eccezione gli atti di modesta entità, coerenti con l’età e la maturità del minore.
Un contratto stipulato da un minorenne senza autorizzazione dei genitori non è nullo, ma è annullabile. L’annullamento può essere richiesto:
Un esempio concreto: se un ragazzo tredicenne acquista online uno smartphone da centinaia di euro, usando una carta prepagata ricaricata dai genitori, l’acquisto può essere annullato e il rimborso richiesto, previa restituzione dell’oggetto in buone condizioni.
In base alla giurisprudenza (es. Tribunale di Milano, sent. n. 5738/2024), i genitori non sono automaticamente responsabili per i contratti conclusi dai figli senza il loro consenso. Due casi distinti vanno considerati:
Ecco i passaggi pratici da seguire:
L’art. 1426 del Codice Civile prevede un’eccezione importante: se il minore ha deliberatamente ingannato il venditore falsificando l’età, il contratto può non essere più annullabile. Tuttavia, non è sufficiente la semplice spunta su una casella online che dichiara il compimento della maggiore età. Solo in presenza di documenti falsificati il venditore potrebbe opporsi all’annullamento.