Una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma chiarisce un aspetto fondamentale per la convivenza nei condomini italiani: è possibile vietare l’attività di bed & breakfast o affittacamere all’interno di uno stabile, se il regolamento condominiale contrattuale lo proibisce in modo esplicito. La pronuncia (sentenza n. 3419/2025, pubblicata il 2 giugno) conferma la validità dei vincoli contrattuali accettati da tutti i condomini e ribadisce che possono limitare le locazioni brevi, anche se esercitate all’interno di proprietà private.
Negli ultimi anni, le locazioni brevi e le attività extralberghiere sono cresciute in modo esponenziale, specie nei centri storici e nelle località turistiche. Tuttavia, non tutti i condomini vedono di buon occhio queste attività, che possono aumentare il viavai di persone estranee, generare rumori o un uso intenso delle parti comuni.
La Corte d’Appello di Roma ha riconosciuto come pienamente legittimo il divieto contenuto in un regolamento contrattuale che impedisce l’avvio di attività produttive e di locazioni di durata inferiore a sei mesi. In questo contesto, l’attività di B&B viene considerata imprenditoriale, in quanto prevede la fornitura di servizi accessori, come la pulizia o il cambio biancheria, rientrando nella definizione dell’art. 2082 del Codice Civile.
Nel caso esaminato, un condominio ha citato in giudizio alcuni proprietari che avevano dato in affitto le proprie unità a imprese operanti come affittacamere e B&B, in violazione del regolamento contrattuale. Il tribunale di primo grado aveva disposto la cessazione immediata dell’attività. Tale decisione è stata confermata in appello, riconoscendo che:
Affinché le limitazioni del regolamento siano valide e opponibili, devono essere:
Non basta quindi un semplice rinvio generico al regolamento: è necessario che l’acquirente o l’inquilino accetti esplicitamente tutte le clausole.
La sentenza della Corte d’Appello invita a prestare particolare attenzione al contenuto del regolamento condominiale contrattuale, poiché può limitare la libertà del singolo proprietario di utilizzare l’unità immobiliare per fini turistici. Se il regolamento vieta affittacamere, B&B o locazioni inferiori a sei mesi, nessun condomino può validamente avviare queste attività, pur essendo proprietario esclusivo dell’immobile.