Una recente ordinanza della Corte di Cassazione riafferma un principio fondamentale in materia di assegno divorzile: per ottenere il contributo economico non basta la semplice disoccupazione, ma occorre dimostrare una reale e oggettiva impossibilità a procurarsi un reddito adeguato. La decisione, contenuta nell’ordinanza n. 10035 del 16 aprile 2025 della sezione prima civile, stabilisce un precedente significativo per casi analoghi.
L’assegno divorzile ha natura assistenziale e viene riconosciuto solo quando uno degli ex coniugi si trova in uno stato di bisogno non dipendente da propria negligenza. Secondo la Cassazione, infatti, il diritto a ricevere l’assegno non è automatico: il giudice valuta l’effettiva incapacità economica e la responsabilità individuale nel non aver cercato mezzi di sostentamento.
Non è sufficiente dimostrare di essere iscritti al centro per l’impiego o di aver inviato qualche candidatura. La giurisprudenza richiede una prova rigorosa dell’attività svolta nella ricerca di un’occupazione: invii di curriculum, partecipazione a bandi pubblici, colloqui sostenuti e tentativi concreti di reinserimento nel mondo del lavoro.
Secondo la Suprema Corte, l’incapacità di mantenersi da soli è considerata incolpevole solo in presenza di specifiche circostanze, come:
Al contrario, in presenza di buona salute, giovane età, titolo di studio universitario e competenze professionali, è richiesto all’ex coniuge di attivarsi concretamente per ottenere un reddito proprio.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, una donna quarantenne, madre di due figli e in possesso di una laurea, aveva chiesto l’assegno divorzile dopo la fine di un matrimonio durato cinque anni. Nonostante non presentasse impedimenti fisici o professionali all’inserimento lavorativo, la donna non aveva cercato attivamente lavoro e aveva rifiutato alcune proposte, giudicandole non adeguate.
La Corte ha ritenuto tale condotta attendista e deresponsabilizzante, sottolineando che l’assegno non può diventare uno strumento compensativo della fine del matrimonio in assenza di reali condizioni di bisogno non imputabili all’ex coniuge.
La Cassazione richiama infine il principio di autodeterminazione, chiarendo che la solidarietà economica post-divorzio deve basarsi su elementi oggettivi e non può sostituire l’impegno individuale a ricostruire la propria autonomia economica. La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale volto a valorizzare le capacità lavorative e a responsabilizzare le parti nella fase successiva alla separazione.