Una nuova relazione affettiva non determina automaticamente la revoca dell’assegno di mantenimento. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14358/2025, confermando un principio ormai consolidato: il diritto all’assegno può sopravvivere anche alla nascita di una nuova convivenza, purché sussistano determinati presupposti.
Cos’è l’assegno di mantenimento e quando si applica
L’assegno di mantenimento, previsto dall’articolo 156 del Codice Civile, è destinato al coniuge economicamente più debole in caso di separazione, in assenza di redditi propri. La sua funzione è assistenziale e compensativa: da un lato garantisce un sostegno economico; dall’altro riconosce il contributo fornito durante il matrimonio alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge.
La nuova convivenza non annulla automaticamente il diritto
Nel caso esaminato dalla Prima Sezione Civile della Cassazione, un uomo aveva chiesto la revoca dell’assegno in favore dell’ex moglie, in quanto questa aveva avviato una nuova convivenza more uxorio. La Corte d’Appello aveva accolto la richiesta, ma la donna ha impugnato la decisione, ottenendo un esito favorevole in Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, il diritto all’assegno non può essere revocato automaticamente solo in presenza di una nuova relazione. Serve una valutazione caso per caso, che tenga conto:
- della durata del matrimonio precedente,
- della condizione economica dell’ex coniuge nella nuova unione,
- dell’eventuale contributo personale dato in passato alla vita familiare.
Funzione compensativa e obbligo di prova
La Cassazione ha precisato che, pur venendo meno la funzione assistenziale con la nuova convivenza, può restare intatta la funzione compensativa dell’assegno. Quest’ultima è giustificata dal contributo dato durante il matrimonio – ad esempio, la rinuncia alla carriera per occuparsi della casa o dei figli – e mira a bilanciare i sacrifici sostenuti da uno dei due coniugi.
Tuttavia, spetta all’interessato fornire prova del contributo offerto al patrimonio comune e personale dell’altro coniuge, nonché dell’impossibilità oggettiva di garantirsi mezzi adeguati in autonomia.
Quando l’assegno può essere mantenuto
Il diritto all’assegno non decade, quindi, se:
- l’ex coniuge ha avviato una nuova convivenza stabile;
- non ha raggiunto un’autonomia economica paragonabile a quella avuta durante il matrimonio;
- riesce a dimostrare in giudizio il proprio ruolo determinante nella gestione familiare e nella rinuncia a opportunità lavorative.
Conclusione della Corte
La decisione della Cassazione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. SS.UU. 32198/2021 e Cass. SS.UU. 18287/2018), che distingue chiaramente tra sostegno assistenziale e funzione compensativa dell’assegno di mantenimento. La nuova convivenza, da sola, non è sufficiente a giustificare l’eliminazione del diritto, se non è accompagnata da un reale miglioramento della condizione economica.