Una nuova relazione affettiva non determina automaticamente la revoca dell’assegno di mantenimento. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14358/2025, confermando un principio ormai consolidato: il diritto all’assegno può sopravvivere anche alla nascita di una nuova convivenza, purché sussistano determinati presupposti.
L’assegno di mantenimento, previsto dall’articolo 156 del Codice Civile, è destinato al coniuge economicamente più debole in caso di separazione, in assenza di redditi propri. La sua funzione è assistenziale e compensativa: da un lato garantisce un sostegno economico; dall’altro riconosce il contributo fornito durante il matrimonio alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge.
Nel caso esaminato dalla Prima Sezione Civile della Cassazione, un uomo aveva chiesto la revoca dell’assegno in favore dell’ex moglie, in quanto questa aveva avviato una nuova convivenza more uxorio. La Corte d’Appello aveva accolto la richiesta, ma la donna ha impugnato la decisione, ottenendo un esito favorevole in Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, il diritto all’assegno non può essere revocato automaticamente solo in presenza di una nuova relazione. Serve una valutazione caso per caso, che tenga conto:
La Cassazione ha precisato che, pur venendo meno la funzione assistenziale con la nuova convivenza, può restare intatta la funzione compensativa dell’assegno. Quest’ultima è giustificata dal contributo dato durante il matrimonio – ad esempio, la rinuncia alla carriera per occuparsi della casa o dei figli – e mira a bilanciare i sacrifici sostenuti da uno dei due coniugi.
Tuttavia, spetta all’interessato fornire prova del contributo offerto al patrimonio comune e personale dell’altro coniuge, nonché dell’impossibilità oggettiva di garantirsi mezzi adeguati in autonomia.
Il diritto all’assegno non decade, quindi, se:
La decisione della Cassazione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. SS.UU. 32198/2021 e Cass. SS.UU. 18287/2018), che distingue chiaramente tra sostegno assistenziale e funzione compensativa dell’assegno di mantenimento. La nuova convivenza, da sola, non è sufficiente a giustificare l’eliminazione del diritto, se non è accompagnata da un reale miglioramento della condizione economica.