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Assicurazioni: nessun risarcimento se non si avvisa l’agenzia del sinistro, ecco quando secondo la Cassazione

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Con l’ordinanza n. 16320 del 17 giugno 2025, la Corte di Cassazione è tornata a chiarire le conseguenze della mancata comunicazione del sinistro all’assicurazione, come previsto dagli articoli 1913 e 1915 del Codice Civile. La sentenza conferma un principio già consolidato: l’assicurato perde il diritto all’indennizzo se non avvisa tempestivamente l’assicuratore, in presenza di dolo.

Il caso: infortunio durante una gara ciclistica

La vicenda nasce da una richiesta di risarcimento danni per un infortunio avvenuto nel 2007 durante una gara ciclistica. Dopo il primo giudizio favorevole al danneggiato, la ditta coinvolta ha tentato di ottenere la manleva da parte della Federazione Ciclistica e dell’INAIL, senza successo. Il caso è arrivato fino in Cassazione.

La Corte ha sottolineato che l’obbligo di avviso previsto dall’art. 1913 c.c. è fondamentale, in quanto consente all’assicuratore di verificare tempestivamente le cause del sinistro e attuare le misure per limitare i danni, come previsto anche dall’art. 1914 c.c.

Obbligo di avviso: non solo dovere formale, ma obbligo tempestivo

Secondo la giurisprudenza, l’assicuratore non ha interesse solo a ricevere l’avviso, ma soprattutto a riceverlo tempestivamente. L’omissione può avere conseguenze gravi, fino alla perdita del diritto all’indennizzo, se l’assicurato ha agito con dolo.

Come specificato anche dall’ordinanza n. 26294 dell’8 ottobre 2024, l’omissione è dolosa quando l’assicurato è consapevole dell’obbligo e sceglie volontariamente di non adempiervi. In questi casi, si applica il primo comma dell’art. 1915 c.c., che prevede la perdita del diritto all’indennità.

Dolo o colpa: le conseguenze sono diverse

La Cassazione distingue chiaramente tra due situazioni:

  • Dolo: se l’assicurato ha agito con consapevolezza e volontà di non rispettare l’obbligo, perde il diritto all’indennizzo (art. 1915, comma 1 c.c.).
  • Colpa: se l’omissione è frutto di negligenza, ma senza volontà dolosa, l’assicuratore può ridurre l’indennità, proporzionalmente al pregiudizio subito (art. 1915, comma 2 c.c.).

In entrambi i casi, spetta all’assicuratore dimostrare l’elemento soggettivo (dolo o colpa) e, nel caso di colpa, anche il danno effettivamente subito.

La definizione di “doloso inadempimento”

Perché l’inadempimento sia considerato doloso non è necessario che vi sia un intento fraudolento contro l’assicuratore. È sufficiente che l’assicurato sia consapevole dell’obbligo legale e scelga deliberatamente di non rispettarlo. Questa interpretazione è stata confermata da numerose pronunce, tra cui Cass. Sez. 3, 27 luglio 2021, n. 21533, e Cass. Sez. 3, 7 novembre 2019, n. 28625.

Conclusioni: quando si perde (o si riduce) l’indennizzo

Per stabilire se l’assicurato ha diritto all’indennizzo dopo un sinistro, occorre verificare:

  • Se ha avvisato l’assicurazione in modo tempestivo;
  • Se la mancata comunicazione è stata volontaria e consapevole (dolo) o dovuta a negligenza (colpa);
  • Il danno subito dall’assicuratore per la mancata tempestiva comunicazione.

In presenza di dolo, il risarcimento non spetta. In caso di colpa, l’indennizzo può essere ridotto. In ogni caso, l’onere della prova spetta all’assicurazione, come chiarito anche dalla sentenza n. 19071 dell’11 luglio 2024.

Giacomo Cascio
Giacomo Cascio
CEO Blue Owl s.r.l. agency - Editore Risoluto.it

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