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Fare avances a una collega può costare il licenziamento anche senza testimoni: la nuova sentenza della Corte d’Appello

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Una singola avance a sfondo sessuale sul posto di lavoro può portare al licenziamento immediato, anche in assenza di testimoni. È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 150/2024, che segna un punto di svolta nella giurisprudenza sulle molestie in ambito lavorativo e rafforza la tutela della dignità personale.


Il caso: abbraccio e bacio senza consenso durante una festa aziendale

L’episodio è avvenuto in un edificio universitario durante una festa di pensionamento. Un lavoratore addetto alla reception, visibilmente alterato dall’alcol, si è allontanato dalla postazione per raggiungere una collega. Senza alcun consenso, l’ha abbracciata, rivolgendole frasi di apprezzamento indesiderate, e infine l’ha baciata sulla bocca.

Il Tribunale di primo grado aveva escluso la giusta causa di licenziamento, ritenendo l’episodio non abbastanza grave e mettendo in dubbio la credibilità della collega per il ritardo nella denuncia. Il lavoratore era stato reintegrato, ma la donna ha presentato ricorso in appello, cambiando completamente l’esito della vicenda.


La decisione della Corte d’Appello: una sola molestia basta per la giusta causa

La Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza, riconoscendo l’episodio come molestia sessuale ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità). Secondo i giudici, anche un singolo gesto fisico o verbale indesiderato che violi la dignità della persona e crei un clima degradante rientra pienamente nella definizione legale di molestia.

È stato richiamato anche l’art. 48, lett. b), del CCNL Multiservizi, che prevede il licenziamento per giusta causa quando si rompe il vincolo fiduciario tra dipendente e datore di lavoro. Per la Corte, un comportamento così grave e invasivo rende impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo.


La testimonianza della vittima è prova sufficiente

Un aspetto fondamentale della sentenza riguarda il valore della parola della vittima. In sede civile, spiegano i giudici, non serve una prova esterna per confermare l’accaduto: la testimonianza diretta, se coerente e plausibile, è sufficiente a costituire prova piena.

Il ritardo nella denuncia non è stato considerato elemento di dubbio: la Corte ha sottolineato che è normale per una vittima impiegare tempo per elaborare l’accaduto e trovare la forza di segnalarlo.


Un precedente importante: rispetto e consenso non sono opzionali

La sentenza invia un messaggio chiaro: anche un solo episodio di molestia sul lavoro può comportare il licenziamento immediato. Non servono più vittime, né la presenza di testimoni: ciò che conta è la credibilità della persona offesa e la violazione della sua dignità.

Inoltre, lo stato di ebbrezza non attenua la responsabilità, ma può costituire un aggravante: l’autocontrollo resta un dovere anche durante eventi aziendali o situazioni informali.


Giacomo Cascio
Giacomo Cascio
CEO Blue Owl s.r.l. agency - Editore Risoluto.it

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