Con l’arrivo della bella stagione, in molti si chiedono se sia possibile fare una grigliata sul balcone. Ma attenzione: non sempre è consentito, soprattutto se si vive in condominio. Tra regole del Codice Civile, regolamenti condominiali e sentenze della Cassazione, i margini di libertà sono più stretti di quanto si pensi.
Secondo l’articolo 844 del Codice Civile, ogni proprietario ha diritto al libero godimento della propria unità abitativa, ma non può causare immissioni intollerabili di fumo, odori o rumori ai danni degli altri condomini.
Il concetto di “normale tollerabilità” è però variabile e dipende da diversi fattori:
Il giudice, in caso di controversia, può ordinare l’adozione di accorgimenti idonei a eliminare o ridurre i disagi (Cass. 26882/2019; Cass. 7420/2000), oppure disporre il risarcimento del danno.
Al di là della legge, ciò che può vietare del tutto la grigliata sul balcone è il regolamento condominiale. Se questo contiene una clausola che proibisce esplicitamente la produzione di fumi, anche se tollerabili, tale prescrizione prevale sull’art. 844 c.c.
Quindi:
Chi dispone di un giardino può installare un barbecue in muratura senza permessi, poiché rientra tra le opere di edilizia libera (secondo il Glossario allegato al D.M. Infrastrutture 2 marzo 2018).
Tuttavia, la sentenza n. 15246/2017 della Cassazione stabilisce che i barbecue in muratura, se dotati di comignolo, sono assimilabili ai forni e devono quindi rispettare le distanze minime dai confini previste dai regolamenti comunali o, in assenza, devono essere installati a distanza sufficiente a evitare rischi per la salubrità e la sicurezza.
In pratica:
Chi viola i limiti di tollerabilità o ignora i divieti condominiali rischia:
In sintesi, prima di accendere il barbecue sul balcone o in giardino, è fondamentale: