Una cartella esattoriale non è valida se la notifica via PEC fallisce e l’ente non invia successivamente la raccomandata informativa con ricevuta di ritorno. A ribadirlo è una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, che ha annullato una pretesa fiscale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per violazione delle regole sulla notifica.
Il principio è chiaro: la digitalizzazione non può comprimere il diritto di difesa del contribuente. Senza una notifica corretta, la cartella è giuridicamente nulla.
La vicenda nasce da un’intimazione di pagamento notificata a un contribuente lecchese per imposte non versate. Analizzando gli atti, è emerso che la cartella originaria non era mai stata validamente notificata.
Nel novembre 2019, l’Agenzia della Riscossione aveva tentato la notifica tramite posta elettronica certificata, ma il sistema aveva restituito un messaggio di mancata consegna per “indirizzo non valido”. Nonostante ciò, l’Ufficio aveva ritenuto sufficiente il deposito dell’atto sul portale di Infocamere, senza inviare alcuna comunicazione cartacea al contribuente.
La controversia è arrivata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, che con la sentenza n. 2464/2025, depositata il 3 novembre 2025, ha confermato l’annullamento già disposto in primo grado.
Secondo i giudici, la procedura seguita dal Fisco era gravemente viziata, perché incompleta rispetto a quanto previsto dalla legge.
Il punto centrale della decisione è l’interpretazione dell’art. 7-quater del d.l. 193/2016. La norma stabilisce che, quando:
l’Amministrazione finanziaria non può fermarsi al deposito telematico dell’atto nell’area riservata di Infocamere.
È invece obbligatorio:
Senza questo passaggio, la notifica non si perfeziona.
Secondo la Corte, la raccomandata informativa non è un adempimento formale, ma una garanzia essenziale del diritto di difesa. È l’unico strumento che assicura che il contribuente venga realmente a conoscenza dell’esistenza di un atto impositivo “depositato online”.
La tecnologia, chiariscono i giudici, non può sostituire integralmente le tutele previste dall’ordinamento, soprattutto quando l’invio digitale non funziona.
Nel corso del giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha tentato di giustificare la pretesa fiscale, sostenendo che il debito derivasse da:
Ma l’Ufficio non ha mai prodotto la prova dell’invio della raccomandata A/R. Questa mancanza ha portato i giudici a dichiarare la nullità insanabile della notifica.
Un vizio che non può essere sanato a posteriori e che rende inesistente la pretesa fiscale.
La sentenza rafforza un principio fondamentale:
Per chi riceve richieste di pagamento, verificare come è avvenuta la notifica diventa quindi decisivo: un errore procedurale può far cadere l’intera pretesa del Fisco.