La Corte Costituzionale chiarisce l’art. 187 CdS: non basta la positività al test, serve un pericolo concreto per la sicurezza stradale
Cambia l’interpretazione della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Con la sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026, la Corte Costituzionale interviene sulla riforma del Codice della Strada introdotta dalla legge n. 177/2024, stabilendo un principio destinato a incidere profondamente su controlli, processi e sanzioni: la punibilità non è automatica, ma dipende dalla quantità di droga assunta e dalla sua effettiva capacità di compromettere la guida.
In altre parole, non è più sufficiente risultare positivi a un test antidroga per essere sanzionati. Occorre dimostrare che la sostanza presente nell’organismo sia tale da determinare un concreto pericolo per la circolazione stradale.
Prima dell’intervento legislativo del 2024, l’art. 187 del Codice della Strada puniva la guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La fattispecie si fondava su due elementi imprescindibili:
Il reato, quindi, non scattava in modo automatico, ma richiedeva la prova dell’effettiva alterazione del conducente.
Con la legge n. 177/2024, il legislatore ha eliminato ogni riferimento espresso allo “stato di alterazione”, punendo chi si mette alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, anche al solo fine di semplificare gli accertamenti su strada.
Questa scelta ha sollevato forti perplessità tra giudici e giuristi: la nuova formulazione rischiava di colpire qualsiasi assunzione precedente alla guida, anche lontana nel tempo (giorni o settimane prima), senza alcun nesso reale con la sicurezza stradale.
Una disciplina ritenuta potenzialmente sproporzionata e irragionevole, oltre che difficilmente compatibile con il principio di offensività del diritto penale.
La Corte Costituzionale ha ritenuto non illegittima la riforma, ma ne ha fornito un’interpretazione fortemente restrittiva.
Secondo i giudici delle leggi, la sanzione può scattare solo se:
Ne consegue che la mera positività al test antidroga non basta più per configurare l’illecito.
A differenza dell’alcol, per il quale esistono limiti legali chiari e misurabili, allo stato attuale non esistono soglie universalmente condivise per correlare la concentrazione di droghe nel sangue o nella saliva a una reale compromissione delle capacità di guida.
Questo significa che:
La sentenza segna un punto di equilibrio tra sicurezza stradale e garanzie individuali:
In sintesi, guidare dopo aver assunto droghe resta vietato, ma la responsabilità penale non può più basarsi su un dato puramente formale. Conta la quantità, l’effetto concreto sull’idoneità alla guida e il pericolo reale per la sicurezza stradale.
Una decisione destinata a incidere profondamente sull’applicazione dell’art. 187 CdS e sul futuro dei controlli su strada.