Con l’arrivo dell’estate e l’aumento dei venditori ambulanti nelle località turistiche, cresce anche il rischio di imbattersi in prodotti contraffatti: borse, cinture, occhiali e accessori con marchi noti venduti a prezzi irrisori. Tuttavia, acquistare merce contraffatta comporta sanzioni, anche per l’acquirente, e in alcuni casi può integrare un vero e proprio reato.
Il caso recente e la multa alla turista
A Forte dei Marmi, una turista tedesca è stata sanzionata con una multa di 600 euro per aver acquistato una borsa falsificata da un venditore abusivo. Gli agenti, accortisi dell’irregolarità, hanno sequestrato l’oggetto e applicato la normativa vigente che punisce anche il semplice acquirente finale di merce contraffatta.
Cosa prevede il Codice Penale
Il Codice Penale italiano, agli articoli 473 e 474, punisce la falsificazione e la vendita di prodotti contraffatti. Tuttavia, anche l’acquirente può incorrere in sanzioni, soprattutto se:
- è consapevole della falsità del prodotto;
- ha acquistato il bene per rivenderlo e trarne profitto.
In questi casi può configurarsi il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 c.p. La pena può comprendere reclusione e multa, in quanto si tratta di un reato contro il patrimonio.
Uso personale e ricettazione: cosa dice la Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12870/2016, ha precisato che il reato di ricettazione non si configura se il prodotto contraffatto viene acquistato per uso personale e non per ottenere un guadagno. La differenza è cruciale: viene punito chi si inserisce nella catena di diffusione del prodotto falsificato, mentre l’uso personale, pur essendo illecito, rientra in un altro ambito normativo.
Sanzione amministrativa per l’acquirente finale
Anche in assenza di reato, l’acquirente di merce contraffatta commette un illecito amministrativo. Ai sensi della legge n. 99/2009, è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 7.000 euro, per chi compra beni che – per prezzo, condizioni o venditore – appaiono manifestamente non originali o privi di garanzie sulla provenienza.
Lo scopo della norma è contrastare:
- il mercato illegale dei prodotti falsificati;
- lo sfruttamento del lavoro nero;
- il commercio abusivo legato, in alcuni casi, alla criminalità organizzata.
Rischio di incauto acquisto: l’art. 712 c.p.
Oltre alla sanzione amministrativa, l’acquirente può essere accusato di incauto acquisto, secondo l’art. 712 del Codice Penale. In questo caso, non è necessaria la certezza della provenienza illecita, ma basta la negligenza. Se il compratore avrebbe dovuto sospettare l’origine illegale del bene (es. prezzo troppo basso, modalità di vendita irregolare), può essere punito con:
- arresto fino a 6 mesi;
- ammenda fino a 516 euro.
Conclusioni
Comprare merce contraffatta non è mai privo di conseguenze. Anche se l’intento è personale e non commerciale, la legge prevede sanzioni e, in alcuni casi, responsabilità penale. La consapevolezza e la cautela restano le uniche vere difese per chi non vuole incorrere in problemi legali, anche in vacanza.