Parcheggiare l’auto sotto le finestre di un’abitazione in condominio può trasformarsi in un serio problema di salute e vivibilità, soprattutto per fumi di scarico, rumori e vibrazioni. Ma quando è possibile opporsi? E quali strumenti offre la legge per tutelarsi?
Il nostro ordinamento prevede diverse soluzioni legali e pratiche per impedire o limitare questo comportamento, quando supera i limiti della normale tollerabilità.
In primo luogo, vanno richiamati i decreti ministeriali del 1° febbraio 1986 e del 16 maggio 1987, che impongono il rispetto di specifiche distanze tra aree di parcheggio ed edifici, soprattutto per garantire:
Un’auto parcheggiata troppo vicino alle finestre può quindi essere già illegittima sotto il profilo urbanistico e della sicurezza, a prescindere dai disagi arrecati.
Dal punto di vista civilistico, parcheggiare un veicolo a ridosso di un’abitazione può incidere sul diritto al libero e pacifico godimento della proprietà, tutelato dall’art. 844 del codice civile.
Secondo questa norma, sono vietate le immissioni di fumo, rumore, odori o gas di scarico che superano la normale tollerabilità nei rapporti di vicinato.
In concreto:
Il giudice può disporre perizie tecniche per accertare l’effettivo superamento della soglia di tollerabilità.
Quando le immissioni risultano intollerabili, il proprietario danneggiato può agire in due modi:
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice non è vincolato a una misura rigida, ma può imporre qualsiasi accorgimento concretamente idoneo a eliminare il pregiudizio (sentenze n. 26882/2019, n. 23245/2016, n. 7420/2000).
In alcune situazioni, il parcheggio può addirittura ostruire l’accesso all’abitazione. In questi casi, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibile integrazione del reato di violenza privata ex art. 610 c.p., quando l’ostacolo limita la libertà di movimento o di autodeterminazione della persona (Cass. n. 28487/2013).
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la sicurezza domestica. Un’auto parcheggiata sotto una finestra o un balcone con veduta:
Anche questo elemento può essere valutato dal giudice nel bilanciamento degli interessi.
Per evitare contestazioni e responsabilità, la soluzione più prudente resta il rispetto di una distanza minima di almeno tre metri dalle finestre, in linea con l’art. 907 c.c. sul diritto di veduta in appiombo.
In presenza di spazi comuni condominiali, l’amministratore può inoltre intervenire:
Se qualcuno parcheggia stabilmente sotto le tue finestre:
La legge offre strumenti concreti per difendere salute, tranquillità e proprietà, anche in ambito condominiale.