I lavoratori con invalidità civile pari o superiore al 51% hanno diritto, per legge, a 30 giorni all’anno di congedo retribuito per effettuare cure mediche correlate alla propria condizione. Si tratta di un beneficio ancora poco conosciuto, ma che consente di tutelare la salute senza perdite economiche e senza influenzare il periodo di comporto previsto per la malattia.
Introdotto dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 119/2011, il congedo per cure mediche è riservato ai lavoratori dipendenti con una certificazione di invalidità civile superiore al 51%. È importante sottolineare che questo diritto è autonomo rispetto ai permessi previsti dalla Legge 104 e può essere richiesto anche da chi non beneficia di altre agevolazioni legate alla disabilità.
Il congedo può essere utilizzato in un’unica soluzione o in più periodi e non può superare i 30 giorni per anno solare. Non è cumulabile con l’anno successivo e si riferisce esclusivamente a trattamenti sanitari connessi alla patologia invalidante riconosciuta.
Le cure devono essere collegate alla patologia invalidante e devono essere prescritte da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato. Alcuni esempi di trattamenti ammessi:
Non rientrano, invece, nel beneficio:
A differenza della classica assenza per malattia, il congedo per cure non incide sul comporto, ovvero quel periodo massimo oltre il quale è possibile il licenziamento per motivi oggettivi. Inoltre, i 30 giorni previsti sono completamente retribuiti, senza trattenute in busta paga.
Per richiedere il congedo è necessario:
Al rientro, il lavoratore dovrà consegnare la documentazione che dimostri l’avvenuto trattamento, a garanzia della legittimità dell’assenza.