Pensavi che installare un contatore dell’acqua nel tuo appartamento ti permettesse di pagare solo in base al tuo consumo? Attenzione: la legge da sola non basta. A dirlo è una recente sentenza della Corte d’Appello di Milano (n. 2165 del 16 luglio 2025), che ha chiarito un punto fondamentale per la vita condominiale: finché il regolamento prevede un criterio diverso, il singolo condomino non può decidere da solo.
Un condomino aveva deciso di installare un contatore dell’acqua privato per responsabilizzarsi nei consumi e risparmiare. Tuttavia, l’amministrazione condominiale ha continuato a ripartire la spesa idrica secondo il criterio previsto dal regolamento contrattuale, ossia in base ai millesimi di proprietà. Il proprietario si è opposto, ma i giudici gli hanno dato torto.
Il Codice dell’Ambiente (art. 146 del D.lgs. 152/2006) promuove l’installazione dei contatori individuali per favorire il risparmio idrico. Tuttavia, il regolamento condominiale – se di natura contrattuale – ha valore vincolante per tutti i proprietari. Fino a quando non viene modificato all’unanimità o non si installano i contatori in tutti gli appartamenti, i criteri di ripartizione restano invariati.
Il giudice ha sottolineato che una decisione individuale non può superare un accordo collettivo. Se ognuno decidesse autonomamente, si rischierebbe il caos nella gestione delle spese comuni. La sentenza ribadisce un concetto chiave: la stabilità condominiale prevale sull’iniziativa personale, anche se positiva.
Per adottare la ripartizione delle spese idriche basata sui reali consumi, ci sono due strade:
Senza questi passaggi, anche chi ha installato un contatore dovrà continuare a pagare secondo i millesimi, o secondo il criterio stabilito.
Se il condominio non dispone di contatori e non ha un criterio definito nel regolamento, si applica la regola generale: la spesa si divide in base ai millesimi. Il servizio idrico, infatti, è legato all’immobile e non solo all’utilizzo effettivo.