Nel 2025 resta confermata la linea di rigore del legislatore in merito ai contratti di affitto non registrati. In assenza di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, il contratto è giuridicamente nullo e l’inquilino può ottenere il rimborso dei canoni versati, oltre a non essere più tenuto al pagamento dell’affitto.
Secondo l’art. 1, comma 346 della Legge Finanziaria 2005 e l’art. 17 del D.P.R. 131/1986, ogni contratto di locazione ad uso abitativo o commerciale deve essere stipulato per iscritto e registrato entro 30 giorni. La mancata registrazione rende il contratto privo di validità legale, fatta eccezione per gli affitti di durata inferiore a 30 giorni complessivi all’anno.
La registrazione è necessaria per attribuire data certa al contratto, garantirne l’efficacia verso terzi e assicurare la trasparenza fiscale.
In assenza di registrazione, il contratto è considerato nullo ai sensi dell’art. 1 della Legge 311/2004. La Corte di Cassazione, con diverse pronunce (tra cui la n. 23601/2017), ha confermato che il contratto di locazione non registrato non produce effetti giuridici.
L’ordinanza n. 36254/2021 della Cassazione stabilisce che, in caso di contratto nullo, il proprietario ha diritto a un’indennità di occupazione, il cui importo sarà stabilito dal giudice in base:
Tale indennizzo è inferiore rispetto al canone originariamente concordato e rappresenta un rimedio al possibile arricchimento ingiustificato dell’inquilino.
Il proprietario può regolarizzare la posizione mediante registrazione tardiva del contratto. Questa operazione:
Dalla data di registrazione, l’inquilino sarà tenuto a rispettare le condizioni pattuite, comprese le quote di canone arretrate, divenute ora esigibili.
Nel 2025, la mancata registrazione di un contratto di locazione continua a generare gravi conseguenze legali e fiscali per entrambe le parti. L’inquilino può ottenere il rimborso, mentre il locatore perde strumenti rapidi di tutela e rischia sanzioni e contenziosi.