Quando si pianifica la successione dei propri beni, soprattutto in presenza di relazioni familiari complesse, è fondamentale conoscere le regole che disciplinano i diritti ereditari. Una delle situazioni più delicate riguarda la volontà di lasciare la propria casa ai nipoti, escludendo i figli del coniuge avuti da precedenti unioni, comunemente detti “figliastri”. È possibile farlo? La risposta è sì, ma solo nel rispetto delle quote legittime previste dal codice civile.
Il coniuge, a prescindere dal regime patrimoniale scelto (comunione o separazione dei beni), ha diritto per legge a una quota dell’eredità. In assenza di figli, questa quota corrisponde al 50% del patrimonio. La legge definisce questa porzione come quota legittima, ovvero intoccabile: non può essere compromessa né da un testamento né da una donazione. Solo la metà restante può essere destinata ad altri, ad esempio ai nipoti.
Se l’abitazione è in comunione dei beni, alla morte di uno dei coniugi solo il 50% della proprietà confluisce nell’eredità. L’altra metà resta di proprietà esclusiva del coniuge superstite. In caso di cointestazione, si eredita solo la quota del defunto. È su questa parte che si possono attivare disposizioni testamentarie o donazioni in favore di terzi.
Chi desidera destinare la casa ai propri nipoti ha due alternative principali:
La legge vieta ogni rinuncia anticipata all’eredità (art. 458 c.c.). Il coniuge non può firmare un documento con cui si impegna, prima della morte del partner, a rinunciare ai propri diritti successori. Ogni rinuncia è valida solo dopo l’apertura della successione e deve essere formalizzata nei modi previsti dalla legge.
Se il coniuge superstite ritiene che la propria quota sia stata compromessa da donazioni o testamenti, può attivare l’azione di riduzione, per far valere i propri diritti entro 10 anni dalla morte del testatore. Tale azione può comportare l’annullamento delle disposizioni lesive, incluse quelle a favore dei nipoti.
Non tutti i trasferimenti patrimoniali vengono considerati nella successione. Le donazioni di modico valore o gli aiuti familiari non incidono sulla legittima. Al contrario, le donazioni significative o gli arricchimenti ingiustificati possono essere conteggiati e ridurre la quota disponibile da lasciare ai nipoti.
La determinazione esatta della quota disponibile richiede il calcolo dell’attivo ereditario netto, tenendo conto dei beni posseduti, dei debiti e di eventuali donazioni passate. È sempre consigliabile affidarsi a un professionista specializzato in successioni per evitare errori, contenziosi e lesioni dei diritti altrui.