Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 87/2024, il sistema sanzionatorio tributario italiano si arricchisce di nuove disposizioni che modificano in modo significativo il trattamento delle violazioni fiscali, in particolare quelle legate all’emissione di fatture false o per operazioni inesistenti. Le novità si inseriscono nel solco della più ampia riforma fiscale e penale degli ultimi anni, integrandosi anche con le disposizioni della riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022).
Svolta nella giurisprudenza: pagare il debito può evitare la condanna
Secondo la più recente sentenza della Corte di Cassazione n. 19675 del 27 maggio 2025, non è più automaticamente previsto il ricorso alla sanzione penale nei casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false. Il pagamento del debito tributario in un momento successivo al reato – anche in forma rateizzata – può infatti rappresentare un elemento determinante ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.).
La norma è contenuta nell’art. 13, comma 3-ter del D.Lgs. 74/2000, così come modificato dal D.Lgs. 87/2024, e prevede che il versamento – anche frazionato – del debito residuo possa costituire indice di condotta positiva e condurre alla non punibilità dell’autore del reato.
Effetto retroattivo e documentazione necessaria
La Suprema Corte ha inoltre confermato la retroattività della norma, rendendola applicabile anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 87/2024. Per ottenere la non punibilità è necessario che il contribuente dimostri di aver effettivamente saldato il debito e presenti la documentazione attestante il piano di pagamento concordato con l’Amministrazione finanziaria.
Il ruolo della riforma Cartabia
La riforma della giustizia penale introdotta dal D.Lgs. 150/2022 ha abbassato la soglia per l’accesso alla causa di non punibilità, rendendo più semplice il ricorso a tale istituto anche per reati tributari puniti con pene inferiori a due anni nel minimo. Tra questi, rientra il reato di emissione di fatture false, che prevede una pena minima di un anno e sei mesi.
Secondo la Cassazione, il comportamento successivo al reato – se caratterizzato da ravvedimento operoso e pagamento del debito – assume particolare rilevanza positiva e deve essere considerato dal giudice nel processo penale.
Attenuante speciale per chi salda il debito entro il primo grado
Un’ulteriore conferma è arrivata dalla sentenza n. 20068/2025, nella quale la Corte ha riconosciuto l’efficacia dell’attenuante speciale prevista dall’art. 13-bis del D.Lgs. 74/2000. Tale disposizione consente una riduzione della pena fino alla metà e la cancellazione delle sanzioni accessorie, purché il contribuente provveda al saldo del debito prima della fine del dibattimento di primo grado.
Anche in questo caso, la valenza retroattiva della norma è pienamente riconosciuta, estendendosi ai fatti commessi prima della modifica normativa.