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Ferie forzate dei lavoratori: quando il datore di lavoro può imporle e quali sono i limiti di legge

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In quali circostanze il datore di lavoro può imporre ai dipendenti di andare in ferie? La normativa italiana lo consente, ma solo in presenza di condizioni ben precise. Conoscere le regole è fondamentale per tutelare i diritti dei lavoratori ed evitare contenziosi.

La disciplina generale: fruizione obbligatoria e tempi massimi

Secondo quanto stabilito dall’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003, ogni lavoratore ha diritto ad almeno due settimane di ferie da godere entro l’anno in cui maturano. Le restanti ferie possono essere utilizzate entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Questo significa, ad esempio, che le ferie maturate nel 2025 dovranno essere godute almeno in parte entro la fine dello stesso anno e il resto entro il 30 giugno 2027.

Il datore di lavoro ha il dovere di vigilare sul rispetto di questi termini, anche alla luce del divieto di monetizzazione delle ferie, salvo nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.

Quando le ferie non godute restano valide

La giurisprudenza ha chiarito che il diritto alle ferie non può essere considerato automaticamente decaduto solo per il mancato utilizzo entro il termine previsto. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver informato adeguatamente il lavoratore e di avergli offerto la possibilità concreta di fruirne. In caso contrario, il lavoratore potrà richiedere il pagamento dell’indennità per le ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione lorda giornaliera, con i relativi contributi previdenziali.

Il ruolo del datore di lavoro nel piano ferie

Ai sensi dell’art. 2109 del Codice Civile, il datore di lavoro ha la facoltà di stabilire il piano ferie, in assenza di accordi collettivi o individuali, purché tenga conto delle esigenze aziendali e dei bisogni dei lavoratori. In ogni caso, è obbligatorio fornire un preavviso sufficiente, che permetta al dipendente di organizzarsi.

Quando sono ammesse le ferie forzate

Nonostante il principio generale di accordo tra le parti, la legge ammette eccezioni in cui il datore può collocare in ferie forzate i dipendenti. Queste eccezioni devono basarsi su motivazioni oggettive, legate all’attività produttiva. Tra i casi più frequenti:

  • Chiusura aziendale temporanea per ristrutturazioni o manutenzioni;
  • Sospensione dell’attività imposta da autorità pubbliche;
  • Interruzione programmata nei periodi festivi, come ad esempio le chiusure collettive a Natale o Ferragosto;
  • Calo temporaneo della domanda o della produzione, in alternativa all’uso di ammortizzatori sociali come la cassa integrazione.

In tutti questi casi, la decisione del datore trova fondamento in necessità produttive o organizzative documentabili.

Quando le ferie forzate non sono legittime

Il datore di lavoro non può imporre ferie forzate per motivi soggettivi, come valutazioni sulle capacità, sulla condotta o sul rendimento del dipendente. Allo stesso modo, non è legittimo collocare il lavoratore in ferie come forma di sanzione o per gestire rapporti personali difficili.

Giacomo Cascio
Giacomo Cascio
CEO Blue Owl s.r.l. agency - Editore Risoluto.it

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