Con l’evoluzione continua del mondo del lavoro, l’aggiornamento professionale è diventato una componente essenziale per molte categorie di lavoratori. Ma cosa accade se la formazione obbligatoria viene organizzata fuori dall’orario lavorativo? È una pratica legittima? La risposta è sì, a condizione che venga sempre retribuita e non comporti costi per il lavoratore, come ribadito anche dalla Corte di Cassazione.
Due normative fondamentali regolano il tema:
Tuttavia, la normativa lascia spazio a eccezioni: in determinati casi, come la disponibilità limitata dei formatori o l’organizzazione su turni, la formazione può svolgersi anche al di fuori dell’orario ordinario, purché nel rispetto dei diritti del lavoratore.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il tempo destinato alla formazione, anche se svolto fuori dall’orario ordinario, va considerato a tutti gli effetti orario di lavoro. Ciò significa che deve essere retribuito, e se comporta il superamento dell’orario settimanale previsto dal contratto, deve essere trattato come lavoro straordinario, con le relative maggiorazioni.
Esempio: se un dipendente ha un contratto da 40 ore settimanali e partecipa a un corso di 4 ore in più, quelle ore vanno aggiunte al monte ore e retribuite come straordinario.
Dipende. Se la formazione è obbligatoria per legge, per contratto o per motivi di sicurezza, il lavoratore non può rifiutarsi, a meno che non vi siano violazioni nei propri diritti, come la mancata retribuzione o la richiesta di pagare il corso.
Diversamente, se il corso non è obbligatorio e non è concordato, il lavoratore ha facoltà di opporsi senza subire sanzioni.
Mai il lavoratore. La legge è chiara su questo punto: i costi della formazione obbligatoria, incluse eventuali trasferte, materiali o strumenti necessari, devono essere completamente a carico del datore di lavoro.
Il mancato rispetto dell’obbligo di formazione espone l’azienda a gravi responsabilità, soprattutto in ambito di sicurezza. La sentenza n. 15697/2025 della Cassazione ha confermato che, in caso di infortunio di un lavoratore non adeguatamente formato, la mancanza della formazione può essere considerata causa diretta del danno. In questi casi, il datore può rispondere anche per lesioni colpose.