Ricevere un immobile in donazione, specialmente da un familiare, è un gesto frequente e carico di significato. Tuttavia, questo trasferimento gratuito può nascondere insidie legali, in particolare se il donante ha debiti pregressi. In alcuni casi, infatti, il bene donato può essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori.
La donazione immobiliare, disciplinata dall’art. 769 del Codice Civile, è un atto con cui una persona trasferisce gratuitamente un bene a un’altra per spirito di liberalità. Per essere valida, deve avvenire mediante atto pubblico notarile, alla presenza di due testimoni.
Il notaio verifica:
Anche se la donazione avviene tra genitori e figli, non è automaticamente esente da rischi. Se il donante ha debiti anteriori alla donazione, il creditore può tentare di recuperare il proprio credito rivalendosi sull’immobile donato. In tal caso, il donatario potrebbe essere coinvolto in una procedura esecutiva, pur non avendo responsabilità dirette.
Il pignoramento dell’immobile donato è possibile solo se:
Se, invece, il debito è successivo alla donazione, il creditore non potrà pignorare l’immobile, salvo casi di frode.
Oltre al pignoramento diretto, il creditore può ricorrere all’azione revocatoria entro cinque anni dalla donazione. Si tratta di una procedura giudiziale con cui si chiede di dichiarare inefficace l’atto nei confronti del creditore.
Per ottenerla, deve essere dimostrato che:
Qualora la donazione sia fatta con l’intento di evitare il recupero fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, si può configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).
In questi casi, il donante rischia fino a 4 anni di reclusione.
Per evitare sorprese, è fondamentale:
Accettare un immobile in donazione è un atto importante, che merita di essere valutato con attenzione anche sotto il profilo patrimoniale e giuridico. In presenza di debiti, il rischio di pignoramento non può essere escluso a priori e richiede opportune verifiche preventive.