Richieste respinte e benefici negati: succede a molti lavoratori che, pur avendo un familiare con disabilità grave, si vedono rifiutare il congedo straordinario o l’accesso a misure pensionistiche anticipate. La causa? La mancata convivenza certificata con il soggetto assistito. L’INPS ha chiarito più volte che l’assistenza domiciliare continuativa è condizione imprescindibile per accedere a molti dei benefici previsti dalla normativa sulla Legge 104/1992 e dalle successive disposizioni in tema di pensioni.
Il caso: domanda respinta per assenza di convivenza
Maria aveva chiesto 6 mesi di congedo per assistere la sorella disabile, ma l’INPS ha rigettato la domanda: pur vivendo nello stesso stabile, non risultavano formalmente conviventi. Il caso riporta l’attenzione su un elemento troppo spesso sottovalutato: la convivenza anagrafica.
Congedo straordinario e pensioni anticipate: cosa prevede la legge
Due sono i riferimenti normativi principali:
- Articolo 33 della Legge 104/1992, che regola i permessi retribuiti;
- Articolo 42 del D.lgs. 151/2001, che istituisce il congedo straordinario biennale per l’assistenza al familiare con disabilità grave.
A queste si aggiungono:
- le condizioni per accedere a pensioni agevolate come Ape sociale, Quota 41 e Opzione Donna, nelle quali la figura del caregiver familiare riveste un ruolo centrale.
Opzione Donna 2025: i requisiti aggiornati
La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha modificato i criteri per l’accesso a Opzione Donna, che consente alle lavoratrici di andare in pensione anticipata con:
- 61 anni di età, ridotti a 60 con 1 figlio e 59 con 2 o più figli;
- 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2024;
- 12 mesi di finestra per le dipendenti, 18 mesi per le autonome.
Il beneficio è riservato a:
- caregiver che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente con disabilità grave;
- donne con invalidità pari o superiore al 74%;
- lavoratrici licenziate o impiegate in imprese in crisi.
Il nodo della convivenza: requisito essenziale per l’INPS
L’INPS ha chiarito, tramite diverse circolari e comunicazioni ufficiali, che il requisito dell’assistenza è soddisfatto solo in presenza di convivenza.
Nel dettaglio:
- è sufficiente risiedere allo stesso numero civico, anche se in appartamenti differenti (Circolare del Ministero del Lavoro, 18 febbraio 2010);
- non è necessaria la condivisione dello stesso interno, ma è fondamentale risultare anagraficamente coabitanti.
Soluzioni alternative: la dimora temporanea
Per chi non può spostare la residenza, esiste la possibilità di richiedere l’iscrizione nella dimora temporanea presso l’abitazione della persona disabile. Questo consente:
- di attestare formalmente la coabitazione;
- di presentare domanda di congedo o accesso a pensione anticipata, nel rispetto dei criteri INPS.
La dimora temporanea ha validità massima di 12 mesi, ma rappresenta uno strumento utile per superare l’ostacolo burocratico della residenza anagrafica.
Pianificazione necessaria: attenzione alla decorrenza dei requisiti
Per accedere a misure come Ape Sociale, Quota 41 o Opzione Donna:
- è fondamentale pianificare per tempo il trasferimento della residenza;
- occorre dimostrare almeno 6 mesi di convivenza continuativa prima della domanda;
- è necessario conservare documentazione coerente e facilmente verificabile dagli uffici INPS.
Cosa fare se la domanda viene respinta
In caso di rigetto della richiesta, il cittadino può:
- presentare ricorso al Comitato Provinciale INPS;
- entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Un’eventuale accettazione del ricorso può portare alla riammissione ai benefici richiesti, sempre che siano presenti i requisiti anagrafici e sanitari correttamente documentati.