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Legge 104, quando l’INPS può negare il congedo straordinario o la pensione anticipata: il nodo della convivenza

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Richieste respinte e benefici negati: succede a molti lavoratori che, pur avendo un familiare con disabilità grave, si vedono rifiutare il congedo straordinario o l’accesso a misure pensionistiche anticipate. La causa? La mancata convivenza certificata con il soggetto assistito. L’INPS ha chiarito più volte che l’assistenza domiciliare continuativa è condizione imprescindibile per accedere a molti dei benefici previsti dalla normativa sulla Legge 104/1992 e dalle successive disposizioni in tema di pensioni.


Il caso: domanda respinta per assenza di convivenza

Maria aveva chiesto 6 mesi di congedo per assistere la sorella disabile, ma l’INPS ha rigettato la domanda: pur vivendo nello stesso stabile, non risultavano formalmente conviventi. Il caso riporta l’attenzione su un elemento troppo spesso sottovalutato: la convivenza anagrafica.


Congedo straordinario e pensioni anticipate: cosa prevede la legge

Due sono i riferimenti normativi principali:

  • Articolo 33 della Legge 104/1992, che regola i permessi retribuiti;
  • Articolo 42 del D.lgs. 151/2001, che istituisce il congedo straordinario biennale per l’assistenza al familiare con disabilità grave.

A queste si aggiungono:

  • le condizioni per accedere a pensioni agevolate come Ape sociale, Quota 41 e Opzione Donna, nelle quali la figura del caregiver familiare riveste un ruolo centrale.

Opzione Donna 2025: i requisiti aggiornati

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha modificato i criteri per l’accesso a Opzione Donna, che consente alle lavoratrici di andare in pensione anticipata con:

  • 61 anni di età, ridotti a 60 con 1 figlio e 59 con 2 o più figli;
  • 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2024;
  • 12 mesi di finestra per le dipendenti, 18 mesi per le autonome.

Il beneficio è riservato a:

  • caregiver che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente con disabilità grave;
  • donne con invalidità pari o superiore al 74%;
  • lavoratrici licenziate o impiegate in imprese in crisi.

Il nodo della convivenza: requisito essenziale per l’INPS

L’INPS ha chiarito, tramite diverse circolari e comunicazioni ufficiali, che il requisito dell’assistenza è soddisfatto solo in presenza di convivenza.
Nel dettaglio:

  • è sufficiente risiedere allo stesso numero civico, anche se in appartamenti differenti (Circolare del Ministero del Lavoro, 18 febbraio 2010);
  • non è necessaria la condivisione dello stesso interno, ma è fondamentale risultare anagraficamente coabitanti.

Soluzioni alternative: la dimora temporanea

Per chi non può spostare la residenza, esiste la possibilità di richiedere l’iscrizione nella dimora temporanea presso l’abitazione della persona disabile. Questo consente:

  • di attestare formalmente la coabitazione;
  • di presentare domanda di congedo o accesso a pensione anticipata, nel rispetto dei criteri INPS.

La dimora temporanea ha validità massima di 12 mesi, ma rappresenta uno strumento utile per superare l’ostacolo burocratico della residenza anagrafica.


Pianificazione necessaria: attenzione alla decorrenza dei requisiti

Per accedere a misure come Ape Sociale, Quota 41 o Opzione Donna:

  • è fondamentale pianificare per tempo il trasferimento della residenza;
  • occorre dimostrare almeno 6 mesi di convivenza continuativa prima della domanda;
  • è necessario conservare documentazione coerente e facilmente verificabile dagli uffici INPS.

Cosa fare se la domanda viene respinta

In caso di rigetto della richiesta, il cittadino può:

  • presentare ricorso al Comitato Provinciale INPS;
  • entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Un’eventuale accettazione del ricorso può portare alla riammissione ai benefici richiesti, sempre che siano presenti i requisiti anagrafici e sanitari correttamente documentati.

Giacomo Cascio
Giacomo Cascio
CEO Blue Owl s.r.l. agency - Editore Risoluto.it

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