Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: i permessi previsti dalla Legge 104/1992 non possono essere sostituiti con ferie obbligate. Si tratta di un diritto soggettivo pieno del lavoratore, non subordinato a valutazioni organizzative o discrezionali del datore di lavoro.
La questione nasce da un caso concreto. Un dipendente aveva richiesto un giorno di permesso ai sensi della Legge 104 per assistere il padre, persona con disabilità grave, in occasione di una visita medica programmata. La risposta del dirigente aziendale era stata chiara: utilizzare un giorno di ferie, in quanto ancora disponibili. Ma questa richiesta è legittima?
Permessi 104: natura e finalità
I permessi concessi dalla Legge 104/1992 sono destinati ai lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della stessa legge. Il legislatore ha inteso tutelare non solo l’integrità fisica e psichica della persona con disabilità, ma anche il suo diritto all’integrazione sociale, attraverso il sostegno dei familiari.
Come ricordato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 213/2016), il sistema giuridico deve valorizzare gli interessi solidaristici e i rapporti familiari, che giocano un ruolo centrale nel supporto ai soggetti più fragili. In quest’ottica, eventuali limiti al potere organizzativo del datore di lavoro sono giustificati dalla necessità di garantire un bilanciamento tra esigenze aziendali e diritti fondamentali della persona.
La posizione della Cassazione
Nel tempo, la Corte di Cassazione ha stabilito con fermezza che:
- I permessi 104 non sono equiparabili alle ferie e non possono essere sostituiti da esse (Cass. n. 3209/2016).
- I giorni di permesso devono essere conteggiati integralmente per il calcolo di tredicesima e ferie (Cass. n. 15435/2014).
- Obbligare un lavoratore a prendere ferie al posto dei permessi 104 costituisce una violazione del diritto (Cass. n. 14468/2018).
In nessun caso, quindi, il datore di lavoro può imporre al dipendente l’utilizzo di giorni di ferie per coprire l’assenza dovuta a permessi 104, se questi sono richiesti correttamente e documentati per finalità assistenziali.
Permessi, ferie e organizzazione aziendale: quali limiti?
È importante distinguere la questione dei permessi 104 da altri diritti previsti dalla medesima legge. Ad esempio, il diritto alla scelta della sede di lavoro per assistere un familiare disabile, ai sensi dell’art. 33, è subordinato alla clausola “ove possibile”. In questi casi, la giurisprudenza riconosce al datore la possibilità di opporsi, se la richiesta comporta un grave pregiudizio per l’organizzazione aziendale (Cass. n. 18223/2011; Cass. Sez. Un. n. 79452/2008).
Conclusione
La giurisprudenza italiana è chiara: i permessi previsti dalla Legge 104/1992 rappresentano un diritto pienamente tutelato e non possono essere convertiti in ferie. Qualunque indicazione in tal senso da parte del datore di lavoro è contraria alla normativa vigente e ai principi espressi dalle più recenti sentenze della Cassazione.