I permessi Legge 104/1992 rappresentano un diritto soggettivo pieno del lavoratore e non possono essere sostituiti o scalati dalle ferie. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un principio già consolidato: i giorni previsti per assistere familiari con disabilità grave non sono equiparabili alle ferie e non possono essere subordinati a valutazioni organizzative aziendali.
L’art. 3 della Legge 104/1992 tutela i lavoratori dipendenti che assistono persone con disabilità grave, riconoscendo tre giorni di permesso mensile retribuito. Questo istituto ha una funzione solidaristica e risponde al principio costituzionale di rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che impediscono il pieno sviluppo della persona (art. 2 e 3 Cost.).
La Cassazione ha più volte chiarito che i permessi 104 non sono “concessi” dal datore di lavoro, ma sono previsti direttamente dalla legge come strumento di tutela dei soggetti fragili. Non possono quindi essere sostituiti con ferie o recuperi orari, né condizionati a esigenze aziendali.
Queste decisioni confermano che i permessi 104 non sono una “concessione” ma un diritto soggettivo che prevale sull’organizzazione aziendale.
Se un datore di lavoro cerca di obbligare a utilizzare le ferie al posto dei permessi, è fondamentale:
Dal 2024, inoltre, è possibile presentare segnalazioni anche al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità istituito con D. Lgs. 20/2024, che ha poteri di verifica e intervento contro le discriminazioni legate alla condizione di disabilità.