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Legge 104: il datore non può obbligarti a usare le ferie al posto dei permessi. Cosa dice la Cassazione e come tutelarsi

I permessi Legge 104/1992 rappresentano un diritto soggettivo pieno del lavoratore e non possono essere sostituiti o scalati dalle ferie. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un principio già consolidato: i giorni previsti per assistere familiari con disabilità grave non sono equiparabili alle ferie e non possono essere subordinati a valutazioni organizzative aziendali.


Permessi 104 e ferie: differenze giuridiche fondamentali

L’art. 3 della Legge 104/1992 tutela i lavoratori dipendenti che assistono persone con disabilità grave, riconoscendo tre giorni di permesso mensile retribuito. Questo istituto ha una funzione solidaristica e risponde al principio costituzionale di rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che impediscono il pieno sviluppo della persona (art. 2 e 3 Cost.).

La Cassazione ha più volte chiarito che i permessi 104 non sono “concessi” dal datore di lavoro, ma sono previsti direttamente dalla legge come strumento di tutela dei soggetti fragili. Non possono quindi essere sostituiti con ferie o recuperi orari, né condizionati a esigenze aziendali.


Le sentenze che confermano il divieto di scambio tra ferie e permessi 104

  • Cass. n. 3209/2016: i permessi per assistenza a disabili non sono assimilabili alle ferie e non possono essere compensati con esse.
  • Cass. n. 15435/2014: i giorni di Legge 104 non incidono negativamente su tredicesima e maturazione ferie.
  • Cass. n. 14468/2018: ogni tentativo del datore di obbligare all’uso delle ferie in luogo dei permessi è una violazione del diritto.

Queste decisioni confermano che i permessi 104 non sono una “concessione” ma un diritto soggettivo che prevale sull’organizzazione aziendale.


Come difendersi se l’azienda viola la normativa

Se un datore di lavoro cerca di obbligare a utilizzare le ferie al posto dei permessi, è fondamentale:

  • Documentare tutto, conservando e-mail e comunicazioni ufficiali;
  • Segnalare l’abuso al sindacato o all’Ispettorato del lavoro;
  • Rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto del lavoro in caso di pressioni o comportamenti discriminatori.

Dal 2024, inoltre, è possibile presentare segnalazioni anche al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità istituito con D. Lgs. 20/2024, che ha poteri di verifica e intervento contro le discriminazioni legate alla condizione di disabilità.

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