Cassazione: il lavoratore malato che viola il dovere di correttezza può essere licenziato anche se non peggiora la sua salute
Novità importante sul fronte del diritto del lavoro: con l’ordinanza n. 11154 del 28 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che il licenziamento per giusta causa è legittimo anche se il comportamento del dipendente in malattia non ha effettivamente peggiorato il suo stato di salute. È sufficiente che l’attività svolta sia potenzialmente incompatibile con il percorso di guarigione e che violi i principi di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro.
Il caso: al mare in scooter durante la malattia
Il caso riguarda un operaio infortunato al braccio che, sebbene in malattia con prescrizione di riposo assoluto, è stato visto mentre guidava uno scooter per andare al mare. Il datore di lavoro ha ritenuto tale condotta gravemente scorretta e contraria alle indicazioni mediche, decidendo per il licenziamento per giusta causa. L’operaio ha impugnato il provvedimento, ma la Cassazione ha confermato il licenziamento, sottolineando che non serve dimostrare un danno concreto alla salute, ma è sufficiente il rischio per la guarigione.
Non tutte le attività extralavorative sono vietate in malattia
La Corte chiarisce che non vige un divieto assoluto di attività durante la malattia. Tuttavia, ogni comportamento deve essere compatibile con il recupero clinico. Emblematico è il caso del lavoratore depresso che, cantando al piano bar durante la malattia, è stato ritenuto non sanzionabile perché l’attività aveva un valore terapeutico (ordinanza n. 30722/2024).
I doveri da rispettare anche in malattia
Secondo la Suprema Corte, i dipendenti devono comunque attenersi ai doveri di correttezza, diligenza e buona fede (artt. 1175, 1375, 2104 e 2105 del Codice Civile), anche in stato di malattia. In altre parole, l’assenza dal lavoro per motivi di salute non sospende gli obblighi contrattuali che regolano il rapporto con il datore.
Contributo della giurisprudenza
La nuova ordinanza si inserisce in una linea giurisprudenziale coerente con decisioni precedenti, tra cui le sentenze n. 15621/2001, n. 6047/2018 e n. 13063/2022. Tutte rafforzano il concetto che, in caso di malattia, il lavoratore deve evitare qualsiasi condotta che possa compromettere il recupero o ledere il rapporto fiduciario con l’azienda.