La trasparenza dei movimenti bancari riveste un ruolo cruciale: accrediti poco chiari o giustificati superficialmente possono essere interpretati come redditi non dichiarati, attivando meccanismi di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In base all’art. 32 delle disposizioni sulle riscossioni, ogni movimento sul conto – bonifico, versamento o prelievo – è presumibilmente reddito imponibile, fino a quando non si dimostra il contrario. Questa presunzione non si applica ai prelievi di lavoratori dipendenti, pensionati e professionisti; ma l’obbligo di documentare gli accrediti riguarda tutti .
Per evitare contestazioni, ogni accredito deve poter essere ricondotto a una causa legittima documentata:
Il semplice “mi è stato dato da un amico” non basta: serve documentazione ufficiale e verificabile.
In mancanza di giustificazioni adeguate, l’Agenzia può:
Il tutto culmina in un avviso di accertamento, che consente al contribuente di difendersi in sede giudiziaria.
Detenere assets o conti all’estero, soprattutto in paradisi fiscali, senza dichiararli nel quadro RW può attivare una presunzione legale di evasione. Le principali giurisdizioni “rischiose” sono elencate nei decreti del Mef del 1999 e 2001 .
Chiunque abbia residenza fiscale in Italia deve includere nel quadro RW:
L’omissione comporta sanzioni e rafforza la presunzione di redditi non dichiarati.
Per contrastare presunzioni legali, è necessario:
Movimenti bancari non giustificati, accrediti non documentati o investimenti non dichiarati sono elementi che possono innescare accertamenti fiscali. L’unica difesa efficace è una documentazione completa, certa e trasparente, capace di dimostrare – passo dopo passo – che ogni euro in entrata ha una motivazione lecita e verificabile.
📌 Nota: per dettagli su giustificativi idonei, consultare gli artt. 32 disp. risc. imp. redditi e 12 DL 78/2009.