Con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle nuove disposizioni fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.Lgs. n. 192/2024, attuativo della riforma fiscale. Queste novità riguardano principalmente le detrazioni per carichi di famiglia con soggetti disabili e altre misure di welfare.
Detrazioni per carichi di famiglia
A partire dal 1° gennaio 2025, le detrazioni per figli a carico sono riconosciute anche ai figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni. Tuttavia, per i figli con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/1992, non si applica alcun limite di età. Le detrazioni sono estese anche ai figli affiliati e ai figli del coniuge deceduto che convivano con il contribuente. Non sono invece previste detrazioni per altri familiari conviventi, come generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle.
Le detrazioni possono essere cumulate con l’assegno unico universale. Per essere considerati fiscalmente a carico, i familiari devono avere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro; per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite è aumentato a 4.000 euro.
Misure di welfare
I lavoratori con figli a carico possono ricevere beni e servizi fino a 2.000 euro annui esenti da IRPEF. Tuttavia, se si supera anche di un solo euro questo limite, l’intera somma diventa tassabile.
Inoltre, i contributi versati dal datore di lavoro per prestazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Questa disposizione si applica anche al coniuge, ai figli e agli ascendenti conviventi del lavoratore che siano fiscalmente a suo carico.
Per i lavoratori che si trasferiscono per lavoro nel 2025 per una distanza di almeno 100 km, il datore di lavoro può rimborsare le spese di affitto fino a 5.000 euro annui esenti da tasse nei primi due anni.
Novità su aliquote e detrazioni IRPEF
A regime, sono previste le seguenti misure:
- Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi superiori a 50.000 euro.
- Innalzamento della detrazione da lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.
- Introduzione di un meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo, finalizzato a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare l’esclusione dal beneficio del trattamento integrativo di alcuni soggetti.