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Pensione di reversibilità anche all’ex coniuge divorziato? Sì, ma con una condizione fondamentale: la durata del matrimonio.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23851 del 2025, che ha stabilito un principio chiave nel diritto previdenziale italiano: nel concorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato, la durata del matrimonio rappresenta il criterio principale per stabilire le rispettive quote di pensione di reversibilità.


Il caso: due ex partner e la ripartizione della reversibilità

La vicenda nasce dalla morte, avvenuta il 18 settembre 2016, di un pensionato che aveva alle spalle due relazioni stabili:

  • un primo matrimonio durato circa 36 anni, conclusosi con divorzio;
  • un secondo matrimonio durato 7 anni, preceduto da una lunga convivenza di 13 anni.

La prima moglie, ex coniuge divorziata, aveva richiesto una quota di reversibilità, supportata dall’art. 9 della Legge sul divorzio.
La Corte d’Appello di Palermo aveva riconosciuto questa richiesta, aumentando la sua quota dal 20% al 35%.


Cosa ha deciso la Cassazione

La Cassazione ha confermato la validità della quota attribuita all’ex coniuge, sottolineando due punti fondamentali:

  1. Decorrenza della reversibilità
    La pensione di reversibilità per l’ex coniuge decorre dal mese successivo al decesso del pensionato.
    La pronuncia ha efficacia retroattiva (ex tunc), con possibilità per l’INPS di recuperare eventuali somme versate in eccesso al coniuge superstite.
  2. Criterio temporale preponderante
    Il tempo del matrimonio resta il parametro chiave nella ripartizione:
  • Più lunga è stata l’unione coniugale, maggiore sarà la quota spettante.
  • Tuttavia, questo criterio non è esclusivo: il giudice può introdurre correttivi equitativi, in base alle circostanze concrete.

I correttivi equitativi ammessi dalla legge

Secondo la Cassazione e la Corte d’Appello, le quote possono essere modulate considerando:

  • Convivenza prematrimoniale: la lunga convivenza prima del secondo matrimonio può incidere sulla quota del coniuge superstite.
  • Assegno divorzile percepito: l’importo dell’assegno di mantenimento ricevuto dall’ex coniuge può giustificare un incremento della sua quota.
  • Condizioni economiche delle parti: reddito, proprietà, invalidità e spese abitative vengono valutate per evitare squilibri tra i beneficiari.

Conclusioni: cosa devono sapere gli interessati

In presenza di un coniuge superstite e di un ex coniuge, la pensione di reversibilità può essere ripartita tra i due, ma secondo criteri chiari e verificabili:

  • Durata del matrimonio = criterio principale
  • Circostanze economiche e personali = correttivi equitativi
  • Decorrenza della quota = mese successivo alla morte dell’assicurato
  • Erogazione e recuperi = competenza esclusiva dell’INPS

Chi ritiene di avere diritto alla reversibilità deve presentare richiesta formale all’INPS e, in caso di contestazioni, rivolgersi a un legale esperto in diritto previdenziale.

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